§ 5.6.102 - L.R. 8 settembre 2014, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:08/09/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2007)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 24/2007)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2007)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2007)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 7 della l.r. 24/2007)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/2007)
Art. 8.  (Disposizioni transitorie)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.6.102 - L.R. 8 settembre 2014, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

(B.U. 11 settembre 2014, n. 37)

 

     Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2007)

1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), sostituita dall'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, è sostituita dalla seguente:

"c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;".

2. Al comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 24/2007 le parole "della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti di cui all'articolo 3, comma 4,".

 

          Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 24/2007)

1. L'articolo 3 della l.r. 24/2007, da ultimo modificato dall'articolo 27 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Titolo per la raccolta)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.".

          Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo per la raccolta".

 

          Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, le parole ''la presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1'', sono sostituite dalle seguenti: ''l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2''.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, è sostituito dal seguente:

"2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4.".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, le parole ''sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità", sono sostituite dalle seguenti: ''sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4''.

 

          Art. 5. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 24/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 24/2007 le parole "I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "I raccoglitori".

 

          Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007, da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 13, le parole "della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2".

 

          Art. 7. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a)."

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007, le parole "enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "enti di cui all'articolo 3, comma 4,".

 

          Art. 8. (Disposizioni transitorie)

1. I titoli abilitativi conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.

 

          Art. 9. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente);

b) l'articolo 27 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011).

 

          Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.