§ 3.1.176 - L.R. 26 novembre 2014, n. 30.
Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:26/11/2014
Numero:30


Sommario
Art. 1 . (Integrazioni alla l.r. 31/2008)


§ 3.1.176 - L.R. 26 novembre 2014, n. 30.

Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda

(B.U. 27 novembre 2014, n. 48, suppl.)

 

     Art. 1. (Integrazioni alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il Capo VII del Titolo II (Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca) è inserito il seguente:

'Capo VII bis

Istituzione della Banca della Terra Lombarda

 

Art. 31 bis. (Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisce la Banca della Terra Lombarda.

 

Art. 31 ter. (Banca della Terra Lombarda)

1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.

2. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali, anche tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), che possono aggiornarla periodicamente inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.

3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante 'Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda', la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative, le organizzazioni sindacali e l'ANCI, predispone gli atti necessari per il funzionamento della Banca della Terra.

 

Art. 31 quater. (Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda)

1. Regione Lombardia provvede all'assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il provvedimento di assegnazione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

 

Art. 31 quinquies. (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43.

3. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 8, lettera c). Decorso inutilmente tale termine, Regione Lombardia esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento all'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

5. Regione Lombardia provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Per i terreni di montagna sono previsti anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.

6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.

7. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo.

8. Con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda', previo parere della commissione consiliare competente, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 440/1978, la Regione definisce:

a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;

b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti, nonché l'adeguata pubblicità indirizzata specificatamente ai proprietari dei terreni, al fine di avere un'ampia adesione all'iscrizione dei terreni nella Banca della Terra Lombarda;

c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra Lombarda; l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva assegnazione del bene da parte di Regione Lombardia; le procedure di accettazione da parte del privato devono prevedere la maggiore semplicità e la minore burocrazia possibili;

d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;

e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;

f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne; sono prioritari nell'assegnazione del terreno i progetti di coltivazione che prevedono l'utilizzo di tecniche di agricoltura biologica;

g) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;

h) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

i) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.

 

Art. 31 sexies. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l'abbandono dei terreni agricoli e forestali e favorirne il recupero produttivo. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore della legge regionale recante 'Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda', la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra, con particolare riguardo all'andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;

b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale che hanno avuto la domanda e l'offerta di terreni censiti nella Banca della Terra;

c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nel corso dell'attuazione.

2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti e di creazione di occasioni imprenditoriali e occupazionali, con particolare riguardo a giovani e donne.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.';

b) dopo il comma 1 ter dell'articolo 180 è inserito il seguente:

'1 ter 1. Per la realizzazione della Banca della Terra Lombarda, prevista in attuazione del Titolo II, Capo VII bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla missione 16 'Agricoltura, politica agroalimentare e pesca' - programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.'.