§ 3.1.175 - L.R. 15 luglio 2014, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:15/07/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1 . (Modifica all'art. 42 della l.r. 31/2008)
Art. 2 . (Modifiche all'art. 43 della l.r. 31/2008)
Art. 3 . (Modifiche all'art. 44 della l.r. 31/2008)
Art. 4 . (Modifiche all'art. 59 della l.r. 31/2008)


§ 3.1.175 - L.R. 15 luglio 2014, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(B.U. 18 luglio 2014, n. 29 suppl.)

 

     Art. 1. (Modifica all'art. 42 della l.r. 31/2008)

1. Dopo la lettera d bis) del comma 4 dell'articolo 42 è aggiunta la seguente:

'd ter) le colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all'interno di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge recante (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale') quando il processo di colonizzazione è in atto da meno di quindici anni.'.

 

          Art. 2. (Modifiche all'art. 43 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 2 dopo le parole 'dalle comunità montane' sono inserite le seguenti: 'o Unioni dei comuni';

b) all'alinea del comma 4 le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'ente';

c) all'alinea del comma 4 dopo la parola 'competente' sono inserite le seguenti: 'ai sensi del comma 2';

d) alla lettera a) del comma 4 le parole 'opere di pubblica utilità' sono sostituite dalle seguenti: 'opere pubbliche o di pubblica utilità';

e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

'8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva in atto da non oltre trenta anni, si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.

8 ter. Il comma 8 bis si applica quando siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;

b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;

c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.'.

 

          Art. 3. (Modifiche all'art. 44 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 3 dopo la parola 'superficie' è aggiunta la seguente: 'coperta';

b) alla lettera c) del comma 3 la parola '50' è sostituita dalla seguente: '100';

c) dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

'd bis) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti tecnologiche esistenti totalmente interrate;

d ter) opere pubbliche o di pubblica utilità.';

d) al comma 4 dopo le parole 'le comunità montane' sono inserite le seguenti: 'o le Unioni dei comuni';

e) al comma 6 bis dopo le parole 'dalle comunità montane' sono inserite le parole 'o Unioni dei comuni'.

 

          Art. 4. (Modifiche all'art. 59 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4.bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti locali e forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso, preventivamente al rilascio della autorizzazione, i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno prestare congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.”.