§ 2.6.33 - R.R. 8 aprile 2014, n. 3.
Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:08/04/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1 . (Modifiche al r.r. n. 10/2004)


§ 2.6.33 - R.R. 8 aprile 2014, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')

(B.U. 11 aprile 2014, n. 15, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche al r.r. n. 10/2004)

1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia') sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è soppressa;

b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, le parole: 'istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI)' sono sostituite dalle seguenti: 'istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI), preferibilmente operanti in Lombardia';

c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6, le parole: 'e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'e di tirocinio di venti ore';

d) ai commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 7, le parole: 'per una determinata disciplina' sono sostituite dalle seguenti: 'per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo e per la disciplina dello snowboard';

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'dal certificato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)' sono soppresse;

f) al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI' sono sostituite dalle seguenti: 'istruttori nazionali della FISI, preferibilmente operanti in Lombardia';

g) al comma 3 dell'articolo 11, le parole: 'un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica rilasciato dall'ASL competente,' sono soppresse.