§ 3.1.129 - R.R. 3 dicembre 2013, n. 17.
Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:03/12/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Semplificazione dei controlli)
Art. 3.  (Chiarezza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi)
Art. 4.  (Semplificazione dei procedimenti amministrativi)
Art. 5.  (Requisiti e adempimenti dei CAA)
Art. 6.  (Rapporti con l’utenza)
Art. 7.  (Presentazione delle istanze)
Art. 8.  (Monitoraggio e controllo)
Art. 9.  (Attività in regime convenzionale)
Art. 10.  (Norma transitoria)
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.129 - R.R. 3 dicembre 2013, n. 17. [1]

Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura.

(B.U. 5 dicembre 2013, n. 100)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell’articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 disciplina:

a) la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici;

b) le modalità di esercizio dei controlli di cui alla lettera a) in modo da assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la semplicità, la proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, e il coordinamento dell'azione svolta dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale;

c) i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominati “CAA”, operanti nel territorio regionale;

d) gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera c), indicando, per ciascun procedimento, il termine per l’adozione del provvedimento finale.

 

     Art. 2. (Semplificazione dei controlli)

1. L’esercizio dei controlli di competenza regionale sulle aziende agricole è ispirato al principio della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi rispetto al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle corrispondenti esigenze di tutela degli interessi pubblici. A tal fine, con deliberazione di Giunta su proposta dell’assessore competente, entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce è adottato il “ Piano annuale dei controlli in agricoltura”, redatto in base ai seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

b) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni operanti sul territorio regionale in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa;

c) programmazione delle attività di controllo e della loro frequenza tenendo conto sia dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate presso le singole aziende al fine di intervenire prioritariamente sulle effettive situazioni di rischio, sia del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

 

     Art. 3. (Chiarezza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi)

1. Per ogni procedimento di controllo e di verifica, la struttura regionale competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l’impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Le liste degli obblighi e degli adempimenti, predisposte con l’eventuale ausilio di descrizioni o immagini, sono pubblicate sul sito istituzionale e divulgate attraverso qualsiasi altro strumento informativo atto a consentire la più ampia diffusione.

 

2. I soggetti che esercitano controlli di competenza regionale sulle aziende agricole sono tenuti a rispondere entro 30 giorni alle richieste delle aziende interessate concernenti l’interpretazione di disposizioni normative o di atti amministrativi generali al fine di rendere noto preventivamente l’indirizzo che sarà adottato in sede di controllo.

 

3. I soggetti di cui al comma 2 pubblicano sul proprio sito istituzionale le risposte alle domande frequenti (Faq) concernenti i controlli.

 

     Art. 4. (Semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti amministrativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, sono individuati nell’allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. In relazione a ciascun procedimento l’allegato A contiene l’indicazione:

a) degli adempimenti, attinenti all’acquisizione, verifica e certificazione della completezza ed adeguatezza della documentazione da allegare alle istanze, ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria;

b) del termine per l’adozione del provvedimento finale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d);

c) delle modalità con le quali il CAA provvede agli adempimenti istruttori di cui al presente regolamento.

 

2. Nei limiti previsti dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, nonché dalla specifica normativa di settore, per i procedimenti di cui al comma 1, l’istanza si intende accolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. 12/2011, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento finale dalla data di ricevimento da parte dell’amministrazione competente dell’istanza stessa.

 

3. Il termine di cui al comma 1, lettera b), può essere sospeso ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della l. 241/90 e successive modificazioni. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’amministrazione competente delle integrazioni istruttorie richieste al CAA;

 

4. Nel caso di accoglimento dell’istanza per l’inutile decorso del termine ai sensi del comma 2, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’amministrazione competente di assumere le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinqies e 21-nonies della l. 241/90;

 

5. Qualora l’amministrazione competente assuma le determinazioni di cui al comma 4, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8.
5 bis. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, le attività cui sono tenuti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, ai sensi del presente Regolamento, non possono né direttamente né indirettamente avere ad oggetto attività riservate dalla legge a professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali.

 

     Art. 5. (Requisiti e adempimenti dei CAA)

1. Possono svolgere gli adempimenti istruttori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), propedeutici alla presentazione delle istanze ed elencati per ciascun procedimento nell’allegato A, esclusivamente i CAA, operanti nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), nonché dei requisiti aggiuntivi previsti nell’allegato B che forma parte integrante del presente regolamento. Tali requisiti sono, in ogni caso, funzionali esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

2. I CAA, interessati a svolgere l’attività ai sensi del comma 1, presentano la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della l. 7 agosto 1990 n. 241, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. A tal fine, i CAA si avvalgono della modulistica indicata nell’allegato C che forma parte integrante del presente regolamento.

 

3. Le modalità con le quali il CAA provvede agli adempimenti istruttori di cui al comma 1 sono definite, per ciascun procedimento, nell’allegato A.

 

4. Le istanze istruite e trasmesse dai CAA sono sottoscritte dall’utente secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

 

     Art. 6. (Rapporti con l’utenza)

1. I CAA svolgono l’attività di cui al presente regolamento sulla base di un apposito mandato, conferito dal soggetto esercente l’attività agricola in conformità al modello di cui all’allegato D che forma parte integrante del presente regolamento.

 

2. I CAA rilasciano a ciascun utente apposite certificazioni attestanti:

a) la data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento;

b) l’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

 

3. Le certificazioni di cui al comma 2 sono redatte in conformità a quanto previsto nell’ allegato E, che forma parte integrante del presente regolamento.

 

4. I CAA garantiscono all’utente una costante e completa informazione sullo stato di ciascun procedimento amministrativo, anche ai fini dell’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla l. 7 agosto 1990 n. 241.

 

5. I CAA possono sottoscrivere il contratto di mandato di cui al comma 1 esclusivamente con i soggetti dei quali detengono il fascicolo aziendale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

     Art. 7. (Presentazione delle istanze)

1. Le istanze di cui all’articolo 4, comma 1, sono presentate dai CAA all’amministrazione competente per ciascun procedimento di cui all’allegato A al presente regolamento. Le istanze sono corredate dall’attestazione/dichiarazione con cui il CAA certifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione allegata e sulla base di questa, il possesso dei requisiti del soggetto esercente l’attività agricola. L’attestazione/dichiarazione è redatta in conformità al modello di cui all’allegato F che forma parte integrante del presente regolamento.

 

2. Nei comuni in cui è istituito ed è effettivamente operante lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) o lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i CAA presentano le istanze al SUAP o al SUE territorialmente competente.

2 bis. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di presentare le istanze di interesse direttamente alle Amministrazioni competenti nell’osservanza delle normative procedimentali vigenti.

 

     Art. 8. (Monitoraggio e controllo)

1. I CAA, che svolgono l’attività prevista dal presente regolamento, trasmettono, ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, anche in relazione ai relativi esiti, secondo le procedure operative definite con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura.

 

2. Le informazioni scaturenti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un’apposita banca dati, costituita, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura che predispone e rende disponibile, altresì, la modulistica necessaria ai fini della trasmissione delle informazioni stesse.

 

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita, nell’ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi di cui all’allegato B al presente regolamento.

 

4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, qualora, nell’esercizio della vigilanza di cui al comma 3, rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti aggiuntivi di cui all’allegato B al presente regolamento, diffida il CAA a provvedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è fatto divieto al CAA di proseguire l’attività di cui al presente regolamento; di tale divieto è data tempestiva informazione alle amministrazioni competenti per ciascun procedimento di cui all’allegato A al presente regolamento.

 

5. Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali in capo ai CAA nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, la procedura prevista al comma 4 è attivata, altresì, in caso di gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Le Amministrazioni di cui all’articolo 7, qualora, sulla base delle rispettive competenze e nell’ambito della propria attività di controllo, rilevino gravi e ripetute violazioni di legge, ne danno immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

 

     Art. 9. (Attività in regime convenzionale)

1. Le convenzioni stipulate tra i CAA e la Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 27 marzo 2008 restano efficaci, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

 

2. Qualora talune attività svolte dai CAA a norma del presente regolamento si sovrappongano a quelle effettuate, in regime convenzionale ai sensi del comma 1, per tali attività non è dovuto alcun corrispettivo da parte della Regione.

 

     Art. 10. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Piano annuale di cui all’art. 2, comma 1, è approvato entro il 31 marzo 2014.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie)

1. L’attuazione del presente regolamento non comporta oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATI


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 9 luglio 2014, n. 16.