Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.1 statuto e norme di attuazione |
Data: | 18/07/2014 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2003) |
Art. 2 . (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2003) |
Art. 3 . (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5/2003) |
Art. 4 . (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5/2003) |
Art. 5 . (Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 5/2003) |
Art. 6 . (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 5/2003) |
Art. 7 . (Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 5/2003) |
Art. 8 . (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 5/2003) |
Art. 9 . (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5/2003) |
Art. 10 . (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2003) |
Art. 11 . (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 5/2003) |
§ 1.1.6 - L.R. 18 luglio 2014, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).
(B.U. 23 luglio 2014, n. 30)
Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
«1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.».
Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
«2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:
a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.»;
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.
8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:
a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.
8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.»;
e) al comma 14 le parole «ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili» sono soppresse.
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 17 bis nella
1. Dopo l'articolo 17 della
«Art. 17 bis. (Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)
1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della
Art. 6. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 9 dell'articolo 18 della
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 18 bis nella
1. Dopo l'articolo 18 della
«Art. 18 bis. (Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di Comuni appartenenti a Province diverse)
1. L'istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni appartenenti a Province diverse è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del
2. L'iniziativa è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni interessati alla fusione, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, e deve rispettare i presupposti indicati dagli articoli 17, comma 3, e 18, commi 3 e 4, della presente legge.
3. Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali ai sensi del comma 2 devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 17, comma 6, l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune e la definizione delle conseguenti variazioni dei territori provinciali.
4. Le deliberazioni dei Consigli comunali sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità dell'iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.
5. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza acquisisce i pareri dei Consigli provinciali delle Province interessate e sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione indica il quesito da sottoporre a referendum, che deve contenere anche l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune.
6. Al referendum partecipano gli elettori dei Comuni interessati alla fusione.
7. Trovano applicazione i commi 9 e 10 dell'articolo 18.».
Art. 8. (Modifica all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 20 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della
«2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.».
Art. 10. (Modifiche all'articolo 23 della
1. All'articolo 23 della
a) al comma 1 le parole «I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elettori titolari dell'iniziativa legislativa» e le parole «nel predetto capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II»;
b) al comma 2 le parole «ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali» sono soppresse.
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
«Art. 24
(Forma e contenuti)
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.
5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.».