Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 18/07/2014 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1 . Stato di previsione delle entrate |
Art. 2 . Stato di previsione delle spese |
Art. 3 . Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013 |
Art. 4 . Conservazione dei residui passivi |
Art. 5 . Aggiornamento alle risultanze della gestione dell'esercizio 2013 degli elementi iscritti nel bilancio annuale di previsione 2014 |
Art. 6 . Bilancio pluriennale |
Art. 7 . Entrata in vigore |
§ 6.2.127 - L.R. 18 luglio 2014, n. 18.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 18 luglio 2014, n. 220)
Art. 1. Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2. Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3. Mutui e prestiti. Modifiche alla
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17, comma 1, della
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della
Art. 4. Conservazione dei residui passivi
1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 47 della
Art. 5. Aggiornamento alle risultanze della gestione dell'esercizio 2013 degli elementi iscritti nel bilancio annuale di previsione 2014
1. A norma dell'articolo 15 del
Art. 6. Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016 approvato dall'articolo 21 della
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).