Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 13/01/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3) |
Art. 2 . (Clausola d’invarianza finanziaria) |
Art. 3 . (Entrata in vigore) |
§ 2.1.122 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita con la seguente formulazione: «b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua articolazione con riferimento agli ambiti di misurazione previsti dalla presente legge e dai regolamenti attuativi»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «3. Il piano degli obiettivi strategici e il piano degli obiettivi operativi sono parte integrante del Piano della Performance, approvato secondo le modalità e i contenuti previsti dai regolamenti attuativi, che costituisce lo strumento fondamentale per l’avvio del ciclo annuale della performance.»;
c) i commi 4 e 5 dell’articolo 9 sono abrogati;
d) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«3. L’Organismo regionale di valutazione, in particolare:
a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;
b) espleta le attività di monitoraggio e del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;
c) valida la relazione sulla performance di cui all’articolo 12;
d) propone la valutazione dei dirigenti apicali;
e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai dirigenti, nell’attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
g) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) espleta ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti attuativi.»;
e) il comma 2 dell’articolo 12, è sostituito dal seguente: «2. La Relazione di cui al comma 1 è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall’OIV.»;
f) il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: «3. La validazione della relazione da parte dell’OIV, di cui al comma 2, è condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall’articolo 10.»;
g) dopo il comma 3 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente comma:
«4. L’amministrazione regionale:
a) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell’integrità assicurando l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa regionale;
b) adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per definire misure, modi ed iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione nominando il Responsabile per la Trasparenza con funzioni di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione;
c) dispone la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela, altresì, il diritto all’accesso civico.».
Art. 2. (Clausola d’invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.