Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 28/04/2014 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.131 - L.R. 28 aprile 2014, n. 22.
Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.
(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)
Art. 1. (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali)
1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla
2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 provvedono, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione vigente per tempo, a definire adeguate misure alternative alla rotazione anche delegando funzioni a maggior rischio a Enti diversi o ad articolazioni della Giunta regionale [1].
4. [La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, della
5. [Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della