§ 1.2.72 - L.R. 17 marzo 2014, n. 13.
Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:17/03/2014
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della L.R. 9/2013)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.72 - L.R. 17 marzo 2014, n. 13.

Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(B.U. 26 marzo 2014, n. 12)

 

Art. 1. (Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della L.R. 9/2013)

1. La presente legge si rende necessaria e urgente per chiarire il significato delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), che sono così interpretate:

a) il comma 8, dell'articolo 3 della L.R. 9/2013, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà", è interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

b) al comma 7, dell'articolo 12 della L.R. 9/2013, il rinvio al comma 5 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, le parole "di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.