§ 93.12.b - L. 12 agosto 1962, n. 1839.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:12/08/1962
Numero:1839


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 [...]


§ 93.12.b - L. 12 agosto 1962, n. 1839.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

(G.U. 23 gennaio 1963, n. 20 - S.O.)

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.

 

ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DAN-GEREUSES PAR ROUTE (ADR).

(Omissis)