Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.12 trasporto di merci pericolose |
Data: | 12/08/1962 |
Numero: | 1839 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 [...] |
§ 93.12.b - L. 12 agosto 1962, n. 1839.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.
(G.U. 23 gennaio 1963, n. 20 - S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.
ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DAN-GEREUSES PAR ROUTE (ADR).
(Omissis)