Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 21/02/2014 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 |
Art. 2 . Clausola di invarianza |
§ 71.2.208 - D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 11 aprile 2014, n. 85)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 20, della
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della
b) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:
«Art. 2 (Procedimento). - 1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.
3. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non può superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1.
5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
Art. 2-bis (Determinazione dell'importo complessivo del contributo). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario.
2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
Art. 2. Clausola di invarianza
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014, n. 1004