§ 3.1.172 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 6.
Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/02/2014
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni e campo di applicazione
Art. 3.  Albo delle imprese agromeccaniche.
Art. 4.  Sostegno alle imprese agromeccaniche.
Art. 4 bis.  Norma finanziaria.


§ 3.1.172 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 6.

Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica.

(B.U. 14 febbraio 2014, n. 18)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l’importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli regionali, interviene con la presente legge per la qualificazione dell’esercizio dell’attività agromeccanica nel territorio regionale al fine di:

a) favorire l’uso multifunzionale delle macchine agricole, incrementandone l’uso per lavori di tipo agricolo e ambientale e di manutenzione del territorio [1];

b) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all’esercizio dell’attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con un adeguato tasso tecnico professionale;

c) promuovere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in ambito rurale.

 

     Art. 2. Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) attività agromeccanica: una o più delle attività definite dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

b) impresa agromeccanica: soggetto costituito in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica l’attività di cui alla lettera a).

 

     Art. 3. Albo delle imprese agromeccaniche. [2]

1. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce l'albo delle imprese agromeccaniche alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente e ne definisce le modalità per l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti:

a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;

b) applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche;

c) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;

d) per le sole imprese che esercitano l'attività agricola, agroalimentare o forestale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.", essere iscritte all'Anagrafe del Settore Primario ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia di politiche agricole";

e) avere una posizione previdenziale regolare e rispettare la disciplina antimafia.

 

     Art. 4. Sostegno alle imprese agromeccaniche. [3]

1. Per sostenere l'ammodernamento delle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può concedere contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature.

2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere contributi per interventi di formazione ed aggiornamento professionale del personale delle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 con particolare riferimento per quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo ammontare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Giunta regionale, nella definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, può prevedere delle forme di premialità per le imprese agromeccaniche che abbiano sistemi di certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti e di salvaguardia dei prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

 

     Art. 4 bis. Norma finanziaria. [4]

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 300.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Le risorse per interventi di formazione ed aggiornamento professionale previste a valere sul "PR Veneto FSE+ 2021-2027" oggetto di approvazione con decisione di esecuzione della Commissione europea datata 1° agosto 2022, sono destinate anche a valere per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, per una quantificazione massima su base annua di euro 150.000,00.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2023, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2023, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2023, n. 2.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2023, n. 2.