§ 5.11.26 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 20.
Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.11 energia
Data:18/12/2013
Numero:20


Sommario
Art. 2 . (Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4,e rifinanziamento di spesa)
Art. 3 . (Costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito)
Art. 4 . (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 . (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.11.26 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 20.

Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).

(B.U 19 dicembre 2013, n. 52)

 

     Art. 1. (Rifinanziamento di spesa per il bon de chauffage. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. L'autorizzazione di spesa determinata dalla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), in annui euro 17.700.000 è rideterminata, per l'anno 2013, in euro 18.600.000.

2. Il maggior onere pari a euro 900.000 derivante dall'applicazione del comma 1 è finanziato, per euro 430.000, sul fondo di dotazione della gestione speciale presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle economie relative alle disponibilità autorizzate per l'applicazione della l.r. 43/2009 negli anni 2011 e 2012 e, per euro 470.000, a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), che sono a tal scopo riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

 

     Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4,e rifinanziamento di spesa)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), è inserito il seguente:

 

"2 bis. A far data dal 1° gennaio 2014, il contributo è concedibile a condizione che l'importo del medesimo sia almeno pari, per l'intera annualità, a euro 15. Per le annualità 2012 e 2013, l'erogazione del contributo è posticipata all'anno successivo qualora l'importo concedibile, per ogni singola annualità, risulti inferiore a euro 15; nel caso in cui l'importo sommato dei contributi spettanti per le due annualità sia inferiore a euro 15, i contributi sono cumulati e concessi in un'unica soluzione.".

 

2. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane negli anni 2012 e 2013 per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale per le finalità di cui alla l.r. 4/2010.

 

3. L'autorizzazione di spesa determinata dalla l.r. 4/2010 in annui euro 2.000.000 è rideterminata, per gli anni 2012 e 2013, in annui euro 2.900.000.

 

4. Il maggior onere pari a euro 1.800.000 derivante dall'applicazione del comma 3 è finanziato, per euro 900.000, sul fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 e, per euro 900.000, a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla l.r. 84/1993, che sono a tal scopo riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

 

          Art. 3. (Costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito)

1. Al fine di promuovere la competitività e l'imprenditorialità, la Regione interviene a sostegno dell'accesso al credito mediante la concessione di prestiti di microcredito in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, a soggetti che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in condizione di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per l'istituzione del Fondo Microcredito FSE, di seguito denominato Fondo, finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) all'interno del Programma operativo occupazione Valle d'Aosta 2007/2013 la cui gestione è affidata a FINAOSTA S.p.A.

 

3. Con apposito accordo di finanziamento, approvato dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di costituzione, di alimentazione, di concessione dei prestiti e di gestione del Fondo, ivi comprese le modalità di gestione delle perdite che restano a carico del Fondo medesimo.

 

4. La Giunta regionale disciplina, con proprie deliberazioni, previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti dei soggetti beneficiari, i settori di attività economica, le spese ammissibili e ogni altro aspetto, anche di natura procedimentale, relativo alla concessione dei prestiti di cui al comma 1.

 

5. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del Fondo al 31 dicembre di ogni anno.

 

6 Il Fondo è alimentato, per l'anno 2013, da uno stanziamento iniziale di euro 4.500.000 e, per gli anni successivi, da eventuali risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale.

 

          Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2013.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'unità previsionale di base 1.11.9.11 (Programma occupazione 2007-13).

 

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.