Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 11/04/2014 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell' articolo 81 bis nella l.r. 1/2005 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.1.120 - L.R. 11 aprile 2014, n. 20. [1]
Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
(B.U. 16 aprile 2014, n. 17)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 marzo 2014;
Considerato quanto segue:
1. La riduzione della produzione di beni, conseguenza del protrarsi della crisi economica e della contrazione della domanda, determina, tra l’altro, la necessità da parte delle imprese di ridefinire i relativi spazi di produzione, non di rado molto ampi;
2. Il frazionamento degli edifici a destinazione industriale e artigianale può rappresentare un’utile misura per fronteggiare l’attuale situazione di crisi economica in quanto può consentire l’inserimento di ulteriori realtà produttive nelle nuove unità immobiliari;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni previste dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell' articolo 81 bis nella
1. Dopo l'articolo 81 della
“ Art. 81 bis. Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al comune da parte dell’imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e della compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento. ”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 254 della