§ 5.4.53 - L.R. 12 settembre 2013, n. 6.
Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:12/09/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 ‘Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati [...]
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.53 - L.R. 12 settembre 2013, n. 6.

Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche” e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche

(B.U. 17 settembre 2013, n. 38)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 ‘Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa’ e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente ‘Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale’ e successive modifiche”)

1. L’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 10100 “Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome”, per i fini di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) quantificabili in euro 4 milioni 500 mila annui per l’esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015, si fa fronte per euro 1 milione 500 mila con i fondi già stanziati sull’unità previsionale di base 10100 “Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome” e per euro 3 milioni mediante autorizzazione all’utilizzo di fondi inutilizzati già assegnati sulla medesima unità previsionale di base 10100 negli anni dal 2009 al 2012 ai fini del finanziamento delle misure anticrisi di cui alle leggi regionali 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009), 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa), 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi) e 21 settembre 2012, n. 5 (Proroga delle misure anticrisi).”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche)

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni le parole “due anni”, contenute nel primo e nel secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole “dieci anni”, contenute nel secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per l’assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.