§ 1.2.41 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 2.
Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:09/12/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1 . Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013
Art. 2 . Disposizioni di coordinamento


§ 1.2.41 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 2.

Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).

(B.U. 9 dicembre 2013, n. 55)

 

     Art. 1. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è abrogato.

 

          Art. 2. Disposizioni di coordinamento

1. Conseguentemente alla disposizione di cui all'articolo 1, è abrogata la lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)).