Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/04/2014 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1 . Integrazione all’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 |
Art. 2 . Integrazione all’articolo 100 della l.r.28/2001 |
Art. 3 . Regolamento del bilancio sociale |
Art. 4 . Norma finanziaria |
§ VI.3.161 - L.R. 7 aprile 2014, n. 15.
Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)
(B.U. 8 aprile 2014, n. 47)
Art. 1. Integrazione all’articolo 21 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della
“1 bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della
Art. 2. Integrazione all’articolo 100 della l.r.28/2001
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 100 della
“1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale approva il bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per l’amministrazione.”.
Art. 3. Regolamento del bilancio sociale
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di bilancio sociale e le modalità operative per l’attuazione della presente legge. La Giunta regionale annualmente approva le linee guida per la predisposizione del bilancio sociale da parte delle competenti strutture regionali come individuate dal predetto regolamento regionale.
Art. 4. Norma finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.