§ VI.3.157 - L.R. 11 dicembre 2013, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:11/12/2013
Numero:35


Sommario
Art. 1 . Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
Art. 2 . Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)
Art. 3 . Modifica all’articolo 34 della l.r. 28/2001


§ VI.3.157 - L.R. 11 dicembre 2013, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)

(B.U. 17 dicembre 2013, n. 166)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a. al comma 6 bis dell’articolo 42, le parole: “e di stanziamento” sono soppresse;

 

b. al comma 1 dell’articolo 92, le parole: “dei residui di stanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “delle economie vincolate relative ai”;

 

c. all’articolo 93:

1. al comma 2 le parole: “salvo quanto previsto dal presente articolo” sono soppresse;

2. al comma 5, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;

3. al comma 5, le parole: “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “Confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;

4. al comma 6, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;

5. al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

6. al comma 6-quater, le parole: “o di stanziamento” sono soppresse;

 

d. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94, le parole: “possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”.

 

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014.

 

3. Ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, i risultati finali del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001 di cui al comma 1.

 

4. Ai fini della predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato presunto di amministrazione dell’anno 2013 e del fondo delle economie vincolate da reiscrivere viene effettuata considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001 di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 28/2001, alla presente legge sono allegati i bilanci dell’esercizio 2012 delle società per azioni:

a. Terme di Santa Cesarea di Lecce S.p.A;

b. Acquedotto Pugliese S.p.A.;

c. Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale della Puglia, approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 5 giugno 2012, n. 117.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 34 della l.r. 28/2001

1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1 è predisposto dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia. Il referto così predisposto, vistato dal centro di responsabilità amministrativa e dal Servizio ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla data di ricevimento, è allegato alla proposta di legge prima dell’inizio dell’esame nella competente commissione consiliare”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.