Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 24/02/2014 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifica e integrazione all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 |
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2007 |
Art. 3. Modifica dell’articolo 5 della l.r. 34/2007 |
Art. 4. Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 34/2007 |
Art. 5. Modifica all’articolo 7 della l.r. 34/2007 |
Art. 6. Modifica all’articolo 9 della l. r. 34/2007 |
Art. 7. Modifica all’articolo 10 della l. r. 34/2007 |
Art. 8. Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2007 |
Art. 9. Modifica e integrazione all’articolo 12 della l.r. 34/2007 |
Art. 10. Modifica all’articolo 13 della l.r. 34/2007 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 34/2007 |
Art. 12. Modifiche e integrazione all’articolo 18 della l.r. 34/2007 |
Art. 13. Modifica all’articolo 22 della l.r. 34/2007 |
Art. 14. Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27 |
Art. 15. Integrazione all’allegato 1 della l.r. 27/2013 |
Art. 16. Integrazione e modifiche all’articolo 46 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 |
Art. 17. Modifica all’articolo 59 della l.r. 11/1999 |
§ IV.7.43 - L.R. 24 febbraio 2014, n. 6.
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11
(B.U. 24 febbraio 2014, n. 25)
CAPO I
Modifiche e integrazioni alla
Art. 1. Modifica e integrazione all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a. al comma 1:
1. le parole: “le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l’effettuazione” sono sostituite dalle seguenti: “è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l’effettuazione”;
2. è aggiunta la seguente lettera:
“f bis) organizzazione di convegni e congressi offerta in combinazione con altre attività di competenza esclusiva dell’agenzia di viaggio e turismo”;
b. la lettera h) del comma 2 è abrogata.
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
“a) istruttoria relativa alla Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo;”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Avvio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è consentito previa SCIA, da presentare alla Provincia nel cui territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 19 della
2. La modulistica messa a disposizione dalle Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.
3. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o da atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A, emanato con
a. le generalità complete del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b. le generalità complete del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente, nonché una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, le modalità di assunzione, il tipo di contratto previsto, la residenza, ovvero il domicilio professionale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della
c. la denominazione dell’agenzia;
d. l’ubicazione della sede dell’agenzia;
e. la dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da adibire a sede dell’agenzia;
f. l’attività che l’agenzia intende svolgere e il periodo di apertura;
g. l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa;
h. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, da parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa del richiedente;
i. la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’articolo 67 del
j. la dichiarazione attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.
4. Il richiedente, unitamente alla SCIA, trasmette:
a. copia della polizza assicurativa stipulata per l’esercizio dell’attività ai sensi della presente legge;
b. copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede dell’agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in materia;
c. copia autenticata dell’atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica;
d. autocertificazione resa ai sensi del
5. L’attività oggetto della SCIA può essere avviata dalla data di presentazione della stessa alla rovincia territorialmente competente.
6. La Provincia procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 19 della
7. Non è consentito adottare come denominazione dell’agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.”.
Art. 4. Abrogazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
Art. 5. Modifica all’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
Variazioni
1. L’esercente l’attività di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a esporre al pubblico copia della SCIA.
2. La variazione della denominazione dell’agenzia di viaggio o del titolare, persona fisica o giuridica, comporta la presentazione di nuova SCIA.
3. La variazione del direttore tecnico, del contenuto dell’attività o dell’ubicazione della sede dell’agenzia comporta un aggiornamento della SCIA mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.”.
Art. 6. Modifica all’articolo 9 della
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
”2. Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lettera a), sia protratta oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio.”.
Art. 7. Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
“a seguito di revoca o decadenza dell’autorizzazione.”.
Art. 8. Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 5 dell’articolo 11 della
“al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’agenzia principale” sono sostituite dalle seguenti: “in ordine al procedimento amministrativo di avvio dell’attività dell’agenzia principale”.
Art. 9. Modifica e integrazione all’articolo 12 della
1. All’articolo 12 della
a. al comma 1, dopo la parola: “autorizzate” sono inserite le seguenti: “o oggetto di SCIA”;
b. il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente, la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web”.
Art. 10. Modifica all’articolo 13 della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a. la rubrica (Albo provinciale dei direttori tecnici) è sostituita dalla seguente:
“Elenco provinciale dei direttori tecnici”;
b. all’alinea del comma 1 la parola “albo” è sostituita dalle seguenti:
“elenco di mera natura ricognitiva”;
c. alla lettera d) del comma 1 le parole: “di cui all’articolo 4 del d.lgs. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui al
d. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’elenco è pubblico. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web.”.
Art. 12. Modifiche e integrazione all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
a. al comma 2, le parole “prescritta autorizzazione” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”;
b. al comma 5, dopo le parole “dell’autorizzazione” sono inserite le seguenti: “o della SCIA”;
c. alla lettera a) del comma 8, le parole: “dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività” e le parole: “si provvede alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la Provincia dispone la cessazione dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio.”.
Art. 13. Modifica all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti. La polizza assicurativa di responsabilità civile è esibita ai controlli.”.
CAPO II
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2013, n.27
Art. 14. Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27 (Disciplina dell’attività ricettiva di bed and breakfast - B&B), dopo la parola “anno” sono aggiunte le seguenti: “, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi”.
Art. 15. Integrazione all’allegato 1 della
1. Alla lettera b) dell’allegato 1 alla
CAPO III
Integrazione e modifiche alla
Art. 16. Integrazione e modifiche all’articolo 46 della
1. All’articolo 46 della
a. al comma 1, dopo la parola “forniti” sono inserite le seguenti: “, in forma professionale e continuativa,”;
b. il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro.”.
Art. 17. Modifica all’articolo 59 della
1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 59 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 23 della