Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 11/11/2013 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 26/1996) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 26/1996) |
Art. 3. (Proroga del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale - ASUR) |
Art. 4. (Norme transitorie e abrogazione) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.1.168 - L.R. 11 novembre 2013, n. 36.
Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”
(B.U. 21 novembre 2013, n. 90)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“Art. 28 (Vigilanza e controllo sugli atti)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della
2. La Giunta regionale effettua il controllo sui seguenti atti degli enti di cui al comma 1, in particolare mediante l’accertamento della loro conformità al piano socio-sanitario regionale e alle direttive della Regione:
a) bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
b) bilancio di esercizio e relative variazioni;
c) dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale, con le relative variazioni.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall’adozione. La Giunta regionale si pronuncia entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine, gli atti diventano esecutivi.
4. Nei casi di particolare complessità dell’istruttoria, il termine di quaranta giorni di cui al comma 3 può essere prorogato dalla Giunta regionale per un massimo di venti giorni, mediante deliberazione espressa comunicata immediatamente agli enti.
5. I termini per l’esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 2 sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
6. Gli atti non soggetti a controllo sono efficaci dal giorno della pubblicazione nell’albo dell’ente.
7. La Giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio sanità, può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi degli enti di cui al comma 1 per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi.
8. Ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 31 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della
“c bis) i progetti regionali per l’innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 31 della
“6 bis. I progetti regionali indicati alla lettera c bis) del comma 1 sono approvati, annualmente, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, prima della definizione del budget degli enti del servizio sanitario regionale.”.
Art. 3. (Proroga del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale - ASUR)
1. Il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato al 15 dicembre 2013.
2. In deroga a quanto previsto dalla
a) sono fatte salve le candidature presentate alla data del 3 agosto 2013 in regola con quanto previsto dalla
b) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della
c) la Commissione assembleare competente in materia di affari istituzionali esprime e trasmette il parere di cui all’articolo 6, comma 1, della
Art. 4. (Norme transitorie e abrogazione)
1. I procedimenti di controllo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi applicando la normativa previgente.
2. Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall’articolo 7, comma 4, della
3. L’articolo 69 della
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della