§ 3.1.168 - L.R. 11 novembre 2013, n. 36.
Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:11/11/2013
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 26/1996)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 26/1996)
Art. 3.  (Proroga del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale - ASUR)
Art. 4.  (Norme transitorie e abrogazione)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.1.168 - L.R. 11 novembre 2013, n. 36.

Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”

(B.U. 21 novembre 2013, n. 90)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 26/1996)

1. L’articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 28 (Vigilanza e controllo sugli atti)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), procedendo in particolare a effettuare verifiche sull’attività svolta e sulla sua conformità alle disposizioni statali e regionali, nonché agli indirizzi posti dai piani statale e regionale di settore.

2. La Giunta regionale effettua il controllo sui seguenti atti degli enti di cui al comma 1, in particolare mediante l’accertamento della loro conformità al piano socio-sanitario regionale e alle direttive della Regione:

a) bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;

b) bilancio di esercizio e relative variazioni;

c) dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale, con le relative variazioni.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall’adozione. La Giunta regionale si pronuncia entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine, gli atti diventano esecutivi.

4. Nei casi di particolare complessità dell’istruttoria, il termine di quaranta giorni di cui al comma 3 può essere prorogato dalla Giunta regionale per un massimo di venti giorni, mediante deliberazione espressa comunicata immediatamente agli enti.

5. I termini per l’esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 2 sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

6. Gli atti non soggetti a controllo sono efficaci dal giorno della pubblicazione nell’albo dell’ente.

7. La Giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio sanità, può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi degli enti di cui al comma 1 per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi.

8. Ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), della l.r. 13/2003, il direttore generale degli enti di cui al comma 1 trasmette altresì alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall’adozione, la proposta di atto aziendale o di modifica dello stesso. Nei quaranta giorni successivi al ricevimento, la Giunta regionale approva l’atto, indicandone eventualmente le parti in contrasto con la programmazione e gli indirizzi della Regione. Il direttore generale adotta l’atto adeguandosi ai rilievi formulati.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 26/1996)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 26/1996, è aggiunta la seguente:

“c bis) i progetti regionali per l’innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari.”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“6 bis. I progetti regionali indicati alla lettera c bis) del comma 1 sono approvati, annualmente, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, prima della definizione del budget degli enti del servizio sanitario regionale.”.

 

     Art. 3. (Proroga del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale - ASUR)

1. Il Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato al 15 dicembre 2013.

2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione):

a) sono fatte salve le candidature presentate alla data del 3 agosto 2013 in regola con quanto previsto dalla l.r. 34/1996 e che riportano anche la dichiarazione del candidato di sussistenza o non sussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

b) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 34/1996 possono presentare nuove candidature entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a cui vanno tra l’altro allegate le dichiarazioni dei candidati di sussistenza o non sussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013;

c) la Commissione assembleare competente in materia di affari istituzionali esprime e trasmette il parere di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 34/1996 entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Norme transitorie e abrogazione)

1. I procedimenti di controllo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi applicando la normativa previgente.

2. Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) per le strutture di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2000, comprensive dei punti prelievo esterni, nonché per le strutture di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale medesima, limitatamente alle richieste che comportano nuovi posti letto, incremento di posti letto già autorizzati, modifiche di funzioni già autorizzate, ovvero trasferimenti della struttura al di fuori del territorio comunale in cui insiste [1].

3. L’articolo 69 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001), è abrogato.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2014, n. 10.