§ 2.1.82 - L.R. 14 ottobre 2013, n. 33.
Misure organizzative per il contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/10/2013
Numero:33


Sommario
Art. 1 . (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 20/2001)
Art. 2 . (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 20/2001)
Art. 3 . (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 20/2001)
Art. 4 . (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 20/2001)
Art. 5 . (Modifica dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001)
Art. 6 . (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 20/2001)
Art. 7 . (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 20/2001)
Art. 8 . (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 20/2001)
Art. 9 . (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 12/2012)


§ 2.1.82 - L.R. 14 ottobre 2013, n. 33.

Misure organizzative per il contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 14 maggio 2012, n. 12 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM”

(B.U. 7 novembre 2013, n. 85)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 20/2001)

1. Alla rubrica dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.

2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: “o per l’elaborazione o l’attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale” sono sostituite dalle parole: “ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi”.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001:

a) le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”;

b) le parole: “elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero” sono soppresse;

c) le parole: “di progetti coinvolgenti” sono sostituite dalle parole: “siano coinvolti”.

4. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 è abrogata.

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto e” sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 3 bis dell’articolo 26 della l.r. 20/2001 le parole: “la lettera b)” sono sostituite dalle parole: “il punto 2 della lettera a)”.

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 e al comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuale”.

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 12/2012)

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM) le parole: “A tale fine la SUAM e il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.” sono soppresse.