§ 3.1.174 - L.R. 25 febbraio 2014, n. 13.
Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:25/02/2014
Numero:13


Sommario
Art. 1 . (Modifica alla l.r. 31/2008)


§ 3.1.174 - L.R. 25 febbraio 2014, n. 13.

Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in materia di cooperazione agricola

(B.U. 27 febbraio 2014, n. 9, suppl.)

 

     Art. 1. (Modifica alla l.r. 31/2008)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è inserito il seguente:

'Art. 9 bis. (Cooperative agricole)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell'a rticolo 2 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove e sostiene lo sviluppo, il consolidamento e la modernizzazione della cooperazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, riconoscendone l'importante ruolo per la crescita competitiva, qualitativa e sostenibile del settore agroalimentare e delle aree rurali, anche al fine di garantire, secondo il modello mutualistico, lo sviluppo socio-economico e imprenditoriale dei soci imprenditori agricoli del territorio regionale, migliorandone il reddito, le condizioni professionali e la qualità della vita.

2. A tal fine la Regione:

a) valorizza le produzioni agricole e zootecniche, con particolare riguardo a quelle a denominazione di origine ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

b) favorisce il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle imprese, con particolare riguardo a quella giovanile;

c) promuove l'accesso delle cooperative agricole ai mercati internazionali;

d) valorizza il contri buto delle cooperative agricole nello sviluppo dell'agricoltura professionale nelle zone montane;

e) individua la cooperazione agricola quale strumento per lo sviluppo e il funzionamento delle filiere agroalimentari lombarde;

f) agevola il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, al fine di migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari;

g) sostiene l'investimento delle cooperative agricole in impianti e in innovazioni organizzative e tecnologiche.'.