§ 6.2.352 - Regolamento 8 novembre 2013, n. 1123.
Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L 299)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) il protocollo allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (protocollo di Kyoto) istituisce due meccanismi per la creazione di crediti internazionali che le parti possono utilizzare per compensare le emissioni. L’applicazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) genera riduzioni certificate di emissioni (CER).
(2) I piani nazionali di assegnazione degli Stati membri, adottati ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, prevedono l’uso, da parte dei gestori, di determinate quantità di CER e ERU per rispettare l’obbligo di restituire quote di emissioni, come previsto all’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per il periodo dal 2008 al 2012.
(3) L’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE prevede di continuare ad utilizzare, nel periodo dal 2013 al 2020, le CER e le ERU rilasciate nell’ambito del protocollo di Kyoto nel sistema di scambio delle quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, e prevede disposizioni relative ai livelli consentiti per categoria di gestore e di operatore aereo al fine di rispettare l’obbligo di restituire quote di emissione a norma dell’articolo 12 della stessa direttiva. L’articolo 11 bis, paragrafo 8, stabilisce alcuni diritti minimi, espressi in percentuale, di utilizzo di crediti internazionali da parte dei gestori e degli operatori aerei per il periodo 2008-2020 e prevede misure per determinare gli esatti limiti percentuali.
(4) La direttiva 2003/87/CE ha stabilito un collegamento tra i meccanismi istituiti dal progetto del protocollo di Kyoto e il sistema di scambio delle emissioni al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia del conseguimento di riduzioni delle emissioni di gas serra a livello globale. Considerato il numero di quote per il periodo dal 2013 al 2020 rilasciate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che i diritti di utilizzo di crediti internazionali siano fissati ai livelli minimi specificati dall’articolo 11 bis, paragrafo 8, primo e terzo comma. Di conseguenza il limite complessivo dell’utilizzo dei crediti internazionali di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 8, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE sarà rispettato e le disposizioni di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 8, secondo comma e seconda frase del quarto comma, della direttiva 2003/87/CE non si applicano. I diritti per il 2012 non utilizzati interamente da parte degli operatori aerei sono mantenuti in conformità delle disposizioni dell’articolo 11 bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE.
(5) È necessario che gli operatori di impianti fissi con un incremento sostanziale della capacità a norma dell’articolo 20 della decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abbiano il diritto di essere registrati come operatori esistenti o come nuovi entranti.
(6) Gli articoli da 58 a 61 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (3) forniscono dettagli per l’attuazione pratica dei limiti ai diritti di utilizzo stabiliti dal presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
1. Tutti i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto quote a titolo gratuito o il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino alla quantità assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012, qualunque sia il quantitativo superiore.
2. Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi nei primi due commi dell’articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.
3. Tutti i gestori di un impianto fisso con un incremento sostanziale della capacità a norma dell’articolo 20 della decisione 2011/278/UE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino al valore maggiore tra la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012, la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012 e la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.
4. Tutti i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto quote a titolo gratuito per il periodo dal 2008 al 2012 e che svolgono attività non elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ma elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino al valore maggiore tra la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012, la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012 e la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5 % delle emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.
5. Tutti gli operatori aerei hanno il diritto di utilizzare crediti internazionali fino a una quantità massima corrispondente all’1,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020, senza che ciò rechi pregiudizio ai diritti residui del 2012.
Art. 2.
1. Gli Stati membri calcolano e pubblicano i diritti di credito internazionale per tutti i gestori in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, e li comunicano alla Commissione in conformità dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013 un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per i gestori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e per gli operatori aerei di cui all’articolo 1, paragrafo 5, i diritti di utilizzo di crediti internazionali sono calcolati in base alle emissioni verificate e sono aggiornati annualmente. Per i gestori di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, saranno calcolati dei diritti di utilizzo dei crediti aggiornati in funzione del valore più elevato tra i diritti calcolati all’articolo 1, paragrafo 1, e il 4,5 % delle emissioni verificate per il periodo dal 2013 al 2020. Una volta approvate le emissioni, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche ai diritti di utilizzo di crediti internazionali conformemente all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013.
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.
(3) GU L 122 del 3.5.2013, pag 1.
(4) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.
(5) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.