§ 6.3.283 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 57.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:30/12/2013
Numero:57


Sommario
Art. 1 . (Fondi Speciali)
Art. 2 . (Rifinanziamento leggi regionali)
Art. 3 . (Norma finanziaria)
Art. 4 . (Entrata in vigore)


§ 6.3.283 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 57.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge finanziaria).

(B.U. 16 dicembre 2013, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2013, n. 7)

 

     Art. 1. (Fondi Speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 sono determinati in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 188.654.110,68 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

 

          Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2014.

 

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

          Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

Tabelle

(Omissis)