§ 3.1.129 - L.R. 5 novembre 2013, n. 48.
Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/11/2013
Numero:48


Sommario
Art. 1 . (Oggetto)
Art. 2 . (Orario diurno obbligatorio)
Art. 3 . (Servizio farmaceutico diurno)
Art. 4 . (Servizio farmaceutico notturno)
Art. 5 . (Modalità di espletamento dei turni)
Art. 6 . (Ferie annuali)
Art. 7 . (Farmacia a servizio continuativo)
Art. 8 . (Situazioni di emergenza: apertura farmacie)
Art. 9 . (Programmazione del servizio farmaceutico)
Art. 10 . (Predisposizione dei calendari annuali)
Art. 11 . (Adozione dei calendari annuali)
Art. 12 . (Pubblicità degli orari e dei turni)
Art. 13 . (Sanzioni)
Art. 14 . (Abrogazione)
Art. 15 . (Entrata in vigore)


§ 3.1.129 - L.R. 5 novembre 2013, n. 48.

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria.

(B.U. 2 novembre 2013, n. 21 - S.S. 14 novembre 2013, n. 2)

 

     Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina l’orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno, la chiusura per riposo settimanale, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico, dei dispensari e delle farmacie succursali, ubicati nel territorio della regione Calabria.

 

          Art. 2. (Orario diurno obbligatorio)

1. Le farmacie urbane garantiscono un orario minimo settimanale di apertura diurna non inferiore a quaranta ore, distribuite su almeno cinque giorni.

 

2. Le farmacie rurali garantiscono un orario minimo settimanale di apertura diurna obbligatoria non inferiore a trentacinque ore, distribuite su almeno cinque giorni.

 

3. Se il titolare di una farmacia rurale o unica gestisce un dispensario, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), può essere autorizzato a un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

 

4. Nelle località turistiche o in ragione di peculiari situazioni locali, il sindaco del comune, sentiti l’Azienda sanitaria provinciale (ASP) e l’Ordine professionale provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, di seguito denominati ASP e Ordine, può estendere la fascia oraria obbligatoria, di cui ai commi 1 e 2 fino alle ore 22,00.

 

          Art. 3. (Servizio farmaceutico diurno)

1. Il servizio farmaceutico diurno è assicurato sulla base dei turni stabiliti dall’ASP.

 

2. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie, il servizio farmaceutico diurno è così assicurato:

 

a) nei comuni o frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata, con reperibilità, entro trenta minuti;

 

b) nei comuni e frazioni con popolazione fino a sessantamila abitanti, a turno da una farmacia e a chiamata, con reperibilità, entro trenta minuti;

 

c) nei comuni capoluogo di provincia o in quelli con popolazione superiore a sessantamila abitanti, a turno e a battenti aperti, nel rapporto di una farmacia ogni sessantamila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.

 

3. Per le dispensazioni di medicinali, effettuate nelle farmacie di turno durante le ore di chiusura diurna, è dovuto al farmacista un diritto addizionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministero della Sanità del 18 agosto 1993.

 

          Art. 4. (Servizio farmaceutico notturno)

1. L’orario notturno delle farmacie inizia al temine dell’orario diurno e termina all’inizio dell’orario diurno del giorno successivo.

 

2. Il servizio notturno è assicurato sulla base dei turni stabiliti dall’ASP.

 

3. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie che si offrono di svolgerlo in modo permanente o a rotazione; se nessuna farmacia comunica disponibilità, il servizio è assicurato secondo le seguenti modalità:

 

a) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e a chiamata domiciliare;

 

b) nei comuni con popolazione compresa tra ventimila e sessantamila abitanti, a turno da una farmacia a battenti aperti fino alle ore 21,00 e a chiamata, con reperibilità entro trenta minuti, dalle ore 21,00 fino all’ora di apertura mattutina delle farmacie;

 

c) nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a sessantamila abitanti, a battenti aperti fino alle ore 21,00 e a battenti chiusi, tramite idoneo varco o sportello, dalle ore 21,00 fino all’ora di apertura mattutina delle farmacie.

 

4. Per le dispensazioni di medicinali, effettuate nelle farmacie di turno durante le ore di chiusura notturna, è dovuto al farmacista un diritto addizionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministero della Sanità del 18 agosto 1993.

 

5. Le farmacie, durante il servizio notturno, possono assicurare, con oneri a loro carico, la consegna a domicilio dei medicinali.

 

          Art. 5. (Modalità di espletamento dei turni)

1. L’ASP, nel predisporre il calendario dei turni, deve tenere conto di tutte le farmacie esistenti sul territorio, le quali sono soggette al turno in condizioni di parità.

 

2. Il farmacista, nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicura la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto ad accettare soltanto le ricette sulle quali il medico ha fatto esplicita menzione del carattere d’urgenza della prescrizione, le ricette della guardia medica, nonché quelle per le quali il farmacista rileva il carattere di urgenza, il farmacista, altresì, dispensa i farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica, se ne riconosce il carattere di urgenza. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.

 

          Art. 6. (Ferie annuali)

1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie annuali in uno o più periodi, fino a un periodo massimo di chiusura di trenta giorni lavorativi.

 

2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie.

 

3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.

 

          Art. 7. (Farmacia a servizio continuativo)

1. Nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni e nelle località ad elevato flusso turistico, a richiesta del titolare della farmacia, nel rispetto dei termini previsti per la predisposizione del calendario annuale di cui all’articolo 11, l’ASP, sentito l’Ordine, autorizza la farmacia al servizio continuativo per ventiquattro ore a battenti aperti, per tutti i giorni dell’anno.

 

2. L’organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze dell’utenza.

 

3. Le farmacie a servizio continuativo non hanno titolo al diritto addizionale diurno e notturno.

 

          Art. 8. (Situazioni di emergenza: apertura farmacie)

1. L’Ordine di ciascuna provincia, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie, pubbliche e private, predispone, aggiorna e mette a disposizione dell’ASP di riferimento un piano annuale per un servizio integrativo di emergenza; detto piano può essere attivato per far fronte ad eventuali situazioni d’emergenza per la salute pubblica.

 

2. L’Ordine di ciascuna provincia, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie, pubbliche e private, predispone, aggiorna e mette a disposizione del Prefetto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona), per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

 

          Art. 9. (Programmazione del servizio farmaceutico)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli ordini comunicano all’ASP gli orari, i giorni di apertura e di chiusura e i periodi di ferie programmati per l’anno successivo, nonché le modalità e i termini di espletamento del servizio diurno e notturno.

 

2. In carenza di comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento dell’anno precedente.

 

3. Le ferie delle farmacie, ove richieste, sono calendarizzate in modo da lasciare in servizio una percentuale non inferiore al 50 per cento delle farmacie del comune o del bacino d’utenza considerato.

 

4. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 2, ciascuna ASP verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

          Art. 10. (Predisposizione dei calendari annuali)

1. L’ASP, acquisito il parere dell’Ordine, predispone, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9, il calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie di ogni comune.

 

2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per il recepimento e la conseguente diffusione e conoscenza.

 

          Art. 11. (Adozione dei calendari annuali)

1. I comuni, entro il 31 dicembre, adottano il calendario, di cui al comma 1 dell’articolo 10, che ha validità annuale.

 

2. I sindaci di comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico, di comuni in cui sono presenti zone a scarsa densità abitativa o montane e di comuni caratterizzati da disagiate situazioni viarie o orografiche, dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, possono prevedere, a garanzia del servizio farmaceutico, modalità e termini di reperibilità.

 

3. Ai calendari, di cui al comma 1 dell’articolo 10, è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori.

 

4. Sentiti l’ASP e l’Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l’apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato.

 

5. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l’apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperibilità dei farmacisti.

 

          Art. 12. (Pubblicità degli orari e dei turni)

1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile, un cartello indicante l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio. Nei periodi di chiusura sono, altresì, indicate le farmacie di turno più vicine, secondo il calendario di cui al comma 1 dell’articolo 10, nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.

 

2. Sulla base del calendario di cui al comma 1 dell’articolo 10, le farmacie chiuse per ferie indicano quelle aperte più vicine, con il relativo orario di apertura.

 

3. Nelle ore serali e notturne, le farmacie di turno mantengono accesa l’insegna luminosa e, nei casi di servizio a battenti chiusi, dispongono strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia.

 

4. L’insegna, mono o bifacciale, di cui al comma 3, non può essere di dimensioni inferiori a mezzo metro di diametro.

 

          Art. 13. (Sanzioni)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni delle disposizioni sotto elencate, si applicano le correlate sanzioni:

 

a) commi 1 e 2 dell’articolo 2 (orario minimo settimanale) da euro 200,00 a euro 3.000,00;

 

b) articolo 6 (ferie annuali), da euro 200,00 a euro 1.500,00;

 

c) comma 1 e 3 dell’articolo 9 (Programmazione del servizio farmaceutico) da euro 200,00 a euro 1.500,00;

 

d) commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 (Pubblicità degli orari e dei turni), da euro 200,00 a euro 1.500,00.

 

2. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1e la relativa funzione sanzionatoria sono demandate al Comune in cui ricade la farmacia.

 

3. Le violazioni accertate sono comunicate all’Ordine provinciale dei farmacisti per l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

          Art. 14. (Abrogazione)

1. La legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 (Disciplina dell’orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria) è abrogata.

 

          Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.