Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 08/07/2014 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione |
Art. 2. Disposizioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.1.19 - L.R. 8 luglio 2014, n. 12.
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
(B.U. 9 luglio 2014, n. 24)
Art. 1. Abrogazione
1. L’articolo 38 della
Art. 2. Disposizioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive [1]
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 16 del
a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50;
b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale di cui ai codici ATECO 2007: 06.1, 06.2;
c) attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale di cui ai codici ATECO 2007: 09.1;
d) attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali di cui ai codici ATECO 2007: 09.9
e) fabbricazione di prodotti di cokeria di cui ai codici ATECO 2007: 19.1;
f) fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio di cui ai codici ATECO: 19.2.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della