| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Basilicata | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati | 
| Data: | 15/04/2014 | 
| Numero: | 5 | 
| Sommario | 
| Art. 1 . | 
| Art. 2 . | 
| Art. 3 . | 
| Art. 4 . | 
§ 2.5.33 - L.R. 15 aprile 2014, n. 5.
Modifiche alla L.R. 26 novembre 1991, n. 27 e alla L.R. 27 marzo 2000, n. 20.
(B.U. 18 aprile 2014, n. 12)
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della 
“2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un’indennità di carica mensile pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta”.
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della 
“3. Al Presidente e ai componenti della Commissione compete il rimborso spese spettante ai dirigenti regionali qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.”
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della 
“1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della 
“2. Ai componenti del Comitato spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”
3. Il comma 4 dell’art. 11 della 
4. Il comma 5 dell’art. 11 della 
“5. Ai componenti del Comitato che, per ragioni istituzionali, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.”
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.