§ 2.5.33 - L.R. 15 aprile 2014, n. 5.
Modifiche alla L.R. 26 novembre 1991, n. 27 e alla L.R. 27 marzo 2000, n. 20.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:15/04/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .


§ 2.5.33 - L.R. 15 aprile 2014, n. 5.

Modifiche alla L.R. 26 novembre 1991, n. 27 e alla L.R. 27 marzo 2000, n. 20.

(B.U. 18 aprile 2014, n. 12)

 

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della L.R. 26 novembre 1991, n. 27, è così sostituito:

“2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un’indennità di carica mensile pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta”.

 

     Art. 2.

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della L.R. 26 novembre 1991, n. 27, è così sostituito:

“3. Al Presidente e ai componenti della Commissione compete il rimborso spese spettante ai dirigenti regionali qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.”

 

     Art. 3.

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così modificato:

“1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così modificato:

“2. Ai componenti del Comitato spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”

 

3. Il comma 4 dell’art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è abrogato.

 

4. Il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così modificato:

“5. Ai componenti del Comitato che, per ragioni istituzionali, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.”

 

     Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.