§ 1.5.22 - L.R. 12 maggio 2014, n. 10.
Modifiche all’art. 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:12/05/2014
Numero:10


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2013, n. 7
Art. 2 . Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 1.5.22 - L.R. 12 maggio 2014, n. 10.

Modifiche all’art. 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7.

(B.U. 16 maggio 2014, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all'art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2013, n. 7

1. L’art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2013, n.7 è così sostituito:

 

“Art. 28 (Modalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari enti e aziende regionali)

1. La nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico, a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, avverrà mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti tre requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39;

b) esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

2. Nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre componenti, uno dei componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti devono essere estratti da un elenco speciale nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti che siano in possesso dei due requisiti indicati al comma 1 lettere a) e c).

3. La Giunta regionale è delegata all’istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed all’aggiornamento degli elenchi di cui ai commi 1 e 2.”

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.