Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/12/2013 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica all’art. 6 della L.R. 41/2012) |
Art. 2 . (Sostituzione dell’art. 23 della L.R. 41/2012) |
Art. 3 . (Modifica all’art. 29 della L.R. 41/2012) |
Art. 4 . (Modifiche all’art. 35 della L.R. 41/2012) |
Art. 5 . (Modifica all’art. 41 della L.R. 41/2012) |
Art. 6 . (Modifiche all’art. 41 bis della L.R. 41/2012) |
Art. 7 . (Entrata in vigore) |
§ 5.1.279 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 51.
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale)
Art. 1. (Modifica all’art. 6 della
1. Al comma 10, dell’articolo 6, della
Art. 2. (Sostituzione dell’art. 23 della
1. L'art. 23 della
"Art. 23
(Diritto di sepoltura)
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
d) I nati morti e i prodotti del concepimento;
e) I resti mortali delle persone sopra elencate.".
Art. 3. (Modifica all’art. 29 della
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 4. (Modifiche all’art. 35 della
1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della
2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della
3. Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della
4. Al comma 7, dell’articolo 35, della
Art. 5. (Modifica all’art. 41 della
1. Al comma 1, dell’articolo 41, della
Art. 6. (Modifiche all’art. 41 bis della
1. Al comma 1, dell’articolo 41 bis, dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole: "comprensivi della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 35".
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della