§ 2.2.103 - L.R. 20 novembre 2013, n. 41.
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all’art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:20/11/2013
Numero:41


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Programmi finanziabili)
Art. 3 . (Presentazione delle domande)
Art. 4 . (Concessione ed erogazione dei contributi)
Art. 5 . (Controlli regionali e revoca dei benefici)
Art. 6 . (Iniziative promozionali regionali)
Art. 7 . (Norma finanziaria)
Art. 8 . (Modifica all’art. 1 della L.R. 34/2013)
Art. 9 . (Entrata in vigore)


§ 2.2.103 - L.R. 20 novembre 2013, n. 41.

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all’art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)"

(B.U. 27 novembre 2013, n. 43)

 

     Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dalla Costituzione ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SOMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale della società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società abruzzese.

 

2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant’anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi, nonché per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

 

          Art. 2. (Programmi finanziabili)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 e nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all’art. 1, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;

b) l’ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale, nonché interventi di conservazione e di restauro del materiale storico documentario;

c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

 

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.

 

          Art. 3. (Presentazione delle domande)

1. Per l’ottenimento dei contributi regionali, le Società di mutuo soccorso di cui all’art. 1 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a) per le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), copia del progetto di massima e perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;

b) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;

c) per gli interventi di cui alla all’articolo 2, comma 1, lettera c), un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;

d) per le opere di cui all’articolo 4, comma 2, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell’intervento ed una copia della convenzione.

 

          Art. 4. (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verifica la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti e delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

 

2. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali, politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

 

3. L’erogazione dei contributi avviene con atto del dirigente competente.

 

4. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui al’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell’avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione di amministrazione diretta;

b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.

 

5. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

 

6. L’erogazione dei contributi per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

 

          Art. 5. (Controlli regionali e revoca dei benefici)

1. La direzione regionale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

 

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

 

          Art. 6. (Iniziative promozionali regionali)

1. Per le finalità di cui all’art. 1, la Regione promuove, a seguito di preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Abruzzo con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere, e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a) la costituzione ed il reperimento di una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare riferimento a quelle abruzzesi;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;

c) l’organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi speciali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l’organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle società di mutuo soccorso;

e) l’assegnazione di borse di studio per i giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico sociali delle società di mutuo soccorso.

 

          Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l’anno 2013 in euro 21.000,00 si fa fronte con le risorse assegnate nell’U.P.B. 10.01.004 denominata "Funzionamento Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. A tal fine, nel bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo è istituito nella UPB 10.01.004 il capitolo di spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo soccorso".

 

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: UPB 03.05.002 capitolo di entrata 35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" per euro 21.000,00;

b) in aumento: UPB 10.01.004 capitolo di spesa denominato "Spese per la valorizzazione delle Società di mutuo soccorso" per euro 21.000,00.

 

3. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

 

          Art. 8. (Modifica all’art. 1 della L.R. 34/2013)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell’art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)", le parole "Al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "Al comma 1 ter".

 

          Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.