Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 20/12/1993 |
Numero: | 534 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive [...] |
Art. 2. 1. Al titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive [...] |
Art. 3. 1. Al titolo V del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive [...] |
Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 39.1.73 - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.
Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(G.U. 27 dicembre 1993, n. 302 - S.O. n. 119)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 5, della
Visto l'articolo 14 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
1. Al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "capoluogo del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "capoluogo della circoscrizione";
b) all'articolo 14, primo comma, dopo le parole: "di voler distinguere" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali o";
c) all'articolo 16, quarto comma, le parole: "depositanti delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "depositanti delle candidature e delle liste";
d) all'articolo 17, primo comma, dopo le parole: "al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale," sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
e) all'articolo 20:
1) al secondo comma, dopo le parole: "la dichiarazione di presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
2) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.";
f) all'articolo 21, secondo comma, dopo le parole: "oltre alla indicazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "dalla cancelleria stessa" sono inserite le seguenti: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e";
g) all'articolo 22:
1) al primo comma, dopo le parole: "per la presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
2) al n. 1 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";
3) al n. 2 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";
4) il n. 3 del primo comma è sostituito dal seguente:
"3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- bis, cancellando gli ultimi nomi";
5) al n. 4 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
6) al n. 5 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
7) dopo il n. 6 del primo comma, è inserito il seguente:
"7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.";
8) al secondo comma, dopo le parole: "I delegati" sono inserite le seguenti: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e";
9) al terzo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
h) all'articolo 23:
1) al primo comma, dopo le parole: "ai delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) al secondo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonchè alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.";
l) all'articolo 25:
1) al primo comma, le parole: "di cui all'art. 20," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 18 e all'articolo 20,"; dopo le parole: "due rappresentanti" sono inserite le seguenti: "del candidato nel collegio uninominale o";
2) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito delle" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali e delle". Al secondo periodo, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito delle" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali e delle";
m) all'articolo 26, primo comma, dopo la parola: "rappresentante" sono inserite le seguenti: "di ogni candidato nel collegio uninominale e";
n) all'articolo 30:
1) al n. 4, dopo le parole: "tre copie" sono inserite le seguenti: "del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie";
2) al n. 6, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
3) al n. 7, le parole: "il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato" sono sostituite dalle seguenti: "i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati";
o) all'articolo 31, primo comma, le parole da: "Le schede sono" fino a: "per ogni collegio;" sono sostituite dalle seguenti: "Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione"; dopo le parole: "i contrassegni di tutte" sono aggiunte le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e di tutte"; le parole: "secondo il numero progressivo di cui all'art. 24, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";
p) all'articolo 33, ultimo comma, le parole: "con il pacco" sono sostituite dalle seguenti: "con i pacchi";
q) all'articolo 40, ultimo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
r) all'articolo 41, primo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e".
1. Al titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
a) all'art. 42:
1) al quarto comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) all'ultimo comma, dopo le parole: "le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "nonchè due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali";
b) all'articolo 45, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:
"Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
c) all'articolo 48, primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio."; al secondo periodo, dopo le parole: "in una qualsiasi delle sezioni" sono inserite le seguenti: "del collegio uninominale o";
d) all'articolo 53, primo comma, le parole: "di lista o" sono sostituite dalle seguenti: "di lista e";
e) all'articolo 58:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.";
2) al secondo comma, primo periodo, le parole: "sulla scheda, con la matita," sono sostituite dalle seguenti: ", con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista,"; al secondo periodo, le parole "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla" sono sostituite dalle seguenti: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle";
3) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
f) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
"Art. 59. - Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale.";
g) all'articolo 62, primo comma, le parole: "la scheda" sono sostituite dalle seguenti: "le schede";
h) all'articolo 63, primo comma, le parole: "la scheda" sono sostituite dalle seguenti: "una scheda".
1. Al titolo V del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
a) all'art. 67:
1) al primo comma, le parole: "degli articoli 64 e 65" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 64";
2) al n. 2 del primo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nonchè i rappresentanti" sono aggiunte le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
3) al n. 3 del primo comma, le parole: "nella cassetta" sono sostituite dalle seguenti: "nelle rispettive cassette";
b) all'articolo 68:
1) il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 sono abrogati;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'articolo 60 e" sono abrogate;
d) all'articolo 70, primo comma, la parola: "60" è abrogata;
e) all'articolo 71, primo comma, n. 2), le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "per i candidati nel collegio uninominale";
f) all'articolo 72:
1) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
2) al secondo comma, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
g) all'articolo 73:
1) al primo comma, le parole: "le ore 14" sono sostituite dalle seguenti: "le ore 22";
2) al secondo comma, le parole: "alle ore 14 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 22 del lunedì";
3) al terzo comma, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
h) all'articolo 74, primo comma, dopo le parole: "dai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
i) all'articolo 75:
1) al primo comma, dopo le parole: "dai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
2) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati;
l) all'articolo 76, primo comma, n. 1, la parola: "60" è abrogata;
m) all'articolo 79:
1) al quinto comma, dopo le parole: "ai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) all'ultimo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
n) all'articolo 81:
1) al primo comma, dopo le parole: "dai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) il secondo ed il quarto comma sono abrogati;
o) all'articolo 104, sesto comma, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
p) all'articolo 106, dopo le parole: "sottoscriva più di" sono inserite le seguenti: "una candidatura nel collegio uninominale o più di";
q) all'articolo 110, primo comma, le parole: "la scheda" sono sostituite dalle seguenti: "una scheda";
r) all'articolo 112, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
s) l'articolo 115 è abrogato;
t) all'articolo 119, comma 1, dopo le parole: "ivi compresi i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e".
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.