Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 28/06/2013 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 |
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 |
Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 6.1.30 - L.R. 28 giugno 2013, n. 15.
Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni.
(B.U. 28 giugno 2013, n. 54)
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della
"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito"
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
"1. In attuazione dell’articolo 3, comma 21, della
a) la prima fascia di importo da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 139,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo dell’indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l’importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell’indicatore di situazione economica equivalente;
b) la seconda fascia di importo da un minimo di euro 140,00 ad un massimo di euro 159,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell’indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l’importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell’indicatore di situazione economica equivalente;
c) la terza fascia di importo fisso pari ad euro 160,00 si applica agli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario.".
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della
"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
"1. A decorrere dall’anno accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’anno accademico, arrotondando all’euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.".
Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della
"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.