§ 6.1.30 - L.R. 28 giugno 2013, n. 15.
Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:28/06/2013
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15
Art. 2.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15
Art. 3.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 6.1.30 - L.R. 28 giugno 2013, n. 15.

Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni.

(B.U. 28 giugno 2013, n. 54)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15

"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito"

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 è sostituito dal seguente:

 

"1. In attuazione dell’articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce indicate:

a) la prima fascia di importo da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 139,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo dell’indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l’importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell’indicatore di situazione economica equivalente;

b) la seconda fascia di importo da un minimo di euro 140,00 ad un massimo di euro 159,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell’indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l’importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell’indicatore di situazione economica equivalente;

c) la terza fascia di importo fisso pari ad euro 160,00 si applica agli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario.".

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15

"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"1. A decorrere dall’anno accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’anno accademico, arrotondando all’euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.".

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15

"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 e successive modificazioni sono soppresse le parole: "e le sanzioni per omesso versamento" e dopo le parole "le modalità di pagamento" il segno di interpunzione è sostituto con la lettera "e".

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.