Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 28/06/2013 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’allegato C "Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna [...] |
§ 3.4.52 - L.R. 28 giugno 2013, n. 12.
Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(B.U. 28 giugno 2013, n. 54)
Art. 1. Modifica dell’allegato C "Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32" della
1. La lettera c) del comma 1 dell’allegato C della
2. Al comma 1 bis dell’allegato C della
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento delle federazioni o confederazioni ornitologiche di cui al comma 1 bis dell’allegato C della
4. La Giunta regionale individua, con decorrenza di effetti a valere dalla prima stagione venatoria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l’esercizio della attività venatoria.