Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 08/10/2013 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 |
Art. 2. Requisiti dei membri della Consulta delle attività produttive |
Art. 3. Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione |
Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 8/2012 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 8/2012 |
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 7. Norma finale |
§ 3.18.105 - L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”.
(G.U.R. 11 ottobre 2013, n. 46)
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) al comma 1 la parola ‘tredici’ è sostituita dalla parola ‘diciannove’;
b) al comma 1 lettera c) la parola ‘due’ è sostituita dalla parola ‘tre’;
c) al comma 1 lettera d) la parola ‘quattro’ è sostituita dalla parola ‘otto’;
d) al comma 1 lettera f) la parola ‘tre’ è sostituita dalla parola ‘quattro’;
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1 bis. L’Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale.”;
f) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ‘Nello statuto dell’IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza.’.
Art. 2. Requisiti dei membri della Consulta delle attività produttive
1. All’articolo 6 della
“1 ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l’articolo 3 della
Art. 3. Modifica all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
2. In sede di prima applicazione si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’IRSAP, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
“fra i membri del Consiglio di amministrazione nell’ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 7, comma 1.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
a) le parole “, scelto dal Presidente della Regione,” sono soppresse;
b) le parole “L’Assessore regionale per l’economia e l’Assessore regionale per le attività produttive designano, ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.” sono sostituite dalle seguenti: “L’Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al
2. Il bando di cui all’articolo 9, comma 1, della
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.