§ 1.4.214 - L.R. 7 agosto 2013, n. 14.
Disposizioni in materia di proroghe.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:07/08/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Proroghe di contratti a tempo determinato del personale dell’Amministrazione regionale
Art. 2.  Prosecuzione di contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili
Art. 3.  Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli Enti parco, delle Camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l’IRSAP
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.4.214 - L.R. 7 agosto 2013, n. 14.

Disposizioni in materia di proroghe.

(G.U.R. 9 agosto 2013, n. 37 - S.O.)

 

Art. 1. Proroghe di contratti a tempo determinato del personale dell’Amministrazione regionale

1. All’articolo 36, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole ‘31 luglio 2013’ sono sostituite dalle seguenti ‘31 dicembre 2013’.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 11.525 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1003 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Prosecuzione di contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. All’articolo 37, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole ‘31 luglio 2013’ sono sostituite dalle seguenti ‘31 dicembre 2013’.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 85.589 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1002 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

3. All’articolo 37, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole ‘31 luglio 2013’ sono sostituite dalle seguenti ‘31 dicembre 2013’.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 362 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell’ U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli Enti parco, delle Camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l’IRSAP

1. All’articolo 38, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole ‘31 luglio 2013’ sono sostituite dalle seguenti ‘31 dicembre 2013’.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore degli Enti parco, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 134 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.