§ 4.2.50 - L.R. 30 settembre 2013, n. 14.
Istituzione del fondo di solidarietà per interventi in situazioni straordinarie e impreviste.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:30/09/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Fondo di solidarietà per interventi urgenti in situazioni di emergenza
Art. 3.  Modalità di intervento
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 4.2.50 - L.R. 30 settembre 2013, n. 14.

Istituzione del fondo di solidarietà per interventi in situazioni straordinarie e impreviste.

(B.U. 1° ottobre 2013, n. 27)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Molise, secondo il principio costituzionale di solidarietà, sostiene le attività del settore pubblico e privato impegnato a fronteggiare situazioni straordinarie o derivanti da eventi calamitosi.

 

     Art. 2. Fondo di solidarietà per interventi urgenti in situazioni di emergenza

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce un fondo di solidarietà per interventi in situazioni straordinarie o derivanti da eventi calamitosi.

 

2. Il fondo viene utilizzato per promuovere interventi di solidarietà a sostegno delle Regioni, delle Province, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente nel territorio nazionale ed internazionale.

 

3. I contributi sono erogati per interventi determinati:

 

a) da azioni lesive dell'integrità del patrimonio artistico, scientifico, storico, culturale, ambientale e sociale;

 

b) da accadimenti naturali che abbiano arrecato danno ai bisogni primari ed alla vita della popolazione ed ai beni mobili ed immobili situati nel territorio nazionale e internazionale.

 

     Art. 3. Modalità di intervento

1. L'individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sarà deliberata dal Consiglio regionale.

 

2. Con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà ad incrementare il fondo di solidarietà.

 

3. In casi di gravissima emergenza il fondo di cui alla presente legge può essere incrementato per iniziativa della Giunta regionale con ulteriore stanziamento fissato con legge di bilancio o con la legge di assestamento del bilancio di previsione.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 15.000 per l'esercizio finanziario 2013, in euro 20.000 per l'esercizio finanziario 2014 ed in euro 20.000 per l'esercizio finanziario 2015.

 

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013 si provvede con parte dello stanziamento iscritto all'UPB n. 511 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale mediante l'istituzione di un capitolo denominato "Fondo di solidarietà per interventi in situazioni straordinarie e impreviste", cui la Giunta regionale è autorizzata a provvedere [1].

 

3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi approvative del bilancio.

 

4. La Giunta regionale potrà trasferire al Consiglio regionale quota parte dello stanziamento per le finalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 novembre 2013, n. 21.