§ 4.6.51 - L.R. 18 novembre 2013, n. 34.
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:18/11/2013
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))


§ 4.6.51 - L.R. 18 novembre 2013, n. 34.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione)

(B.U. 20 novembre 2013, n. 18)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))

1. L’articolo 5 della l.r. 13/2008 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 5

(Misura del contributo)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate di idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente.

2. Entro il 31 marzo il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l’esito della stessa.

3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;

b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.

4. I contributi di cui al comma 3 in ogni caso non possono superare il 15 per cento delle risorse disponibili per quella tipologia di intervento sul bilancio regionale.

5. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.

6. I comuni che ricevono il contributo devono presentare agli uffici regionali entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno la rendicontazione dell’avvenuto utilizzo dei fondi percepiti. I comuni inadempienti non saranno ammessi a quella tipologia di contributo per l’anno successivo.

7. Ai sensi dell’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni ed integrazioni, per poter accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 i comuni devono essere dotati di Progetto di utilizzo. ”.