Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 27/11/2013 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 13/2007) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 13/2007) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 25 bis della l.r. 13/2007) |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 13/2007) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche) |
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 13/2007) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 13/2007) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) |
Art. 13. (Disposizione transitoria) |
Art. 14. (Disposizioni di adeguamento) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 3.10.78 - L.R. 27 novembre 2013, n. 8.
Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
(B.U. 28 novembre 2013, n. 98)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
“b) la verifica della classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione;”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
“b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;”
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
“b bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi e l’applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell’articolo 31, commi 7 e 8;”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 23 della
1. All’alinea del comma 4 dell’articolo 23 della
Art. 4. (Modifica all’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
Art. 5. (Modifica all’articolo 25 della
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della
“2. La provincia competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all’articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, la provincia procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 25 bis della
1. Al comma 4 dell’articolo 25 bis della
Art 7. (Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26
(Esercizio delle attività)
1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della
2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive.
3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.
4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27
(Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)
1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l’attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività:
a) qualora il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all’articolo 26;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l’esercizio delle relative attività;
c) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del
d) in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.
3. Il comune può disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività ricettiva, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la chiusura dell’attività, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.
4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.”.
Art. 9. (Modifica all’articolo 28 della
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29
(Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1.
2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:
a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.
3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.
4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.
5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.
6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l’ora di rilascio dell’alloggio.
7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.”.
Art. 11. (Modifiche all’articolo 31 della
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della
“1. L’esercizio di un’attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall’articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all’immediata chiusura dell’attività.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 31 della
3. Al comma 4 dell’articolo 31 della
4. Il comma 6 dell’articolo 31 della
“6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all’articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 31 della
“7. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.".
6. Il comma 8 dell’articolo 31 della
“8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.".
7. Il comma 9 dell’articolo 31 della
“9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.”.
8. Il comma 12 dell’articolo 31 della
“12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.”.
9. Il comma 14 dell’articolo 31 della
“14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 sono irrogate dai comuni o da Roma Capitale e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.”.
10. Il comma 15 dell’articolo 31 della
“15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6 e 11 sono irrogate dalle province e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.”.
Art. 12. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 76 della
“a) le strutture ricettive, limitatamente alla verifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione, della classificazione segnalata;”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 77 della
“c) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;”.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 77 della
“c bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi e l’applicazione della relativa sanzione.”.
Art. 13. (Disposizione transitoria)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa, in capo ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive, ogni obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dalle previgenti disposizioni dell’articolo 29, comma 5, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. (Disposizioni di adeguamento)
1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare le disposizioni di cui al
2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5 e all’articolo 29, comma 1, limitatamente alla pubblicità dei prezzi sui siti web e sulle pagine web delle strutture, della
3. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, della
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.