Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 06/08/2013 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 14/2007) |
Art. 3. (Modifica alla legge regionale 6/2008 ) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.8.86 - L.R. 6 agosto 2013, n. 7.
Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria.
(B.U. 7 agosto 2013, n. 32 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Oggetto della legge)
1. La presente legge reca modifiche alla
Art. 2. (Modifiche alla
1. All'articolo 6 della
a) al comma 4 le parole «L'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente in materia faunistica»;
b) il comma 4 bis è abrogato;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.».
2. L'articolo 6 bis della
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della
4. All'articolo 9 della
a) al comma 1 le parole «La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente in materia faunistica»;
b) al comma 2 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente in materia faunistica».
Art. 3. (Modifica alla
1. Dopo il capo III del titolo II della
«CAPO III bis
ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA
Art. 11 bis. (Fauna selvatica ferita)
1. Le Province disciplinano il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalle Province in base agli indirizzi dell'lstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Provincia e pubblicato sul proprio sito informatico.
5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Provincia competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.
8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell'anno precedente.
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della
Art. 4. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 8 ter e 26 bis della
b) le lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 15, l'articolo 16, le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 18, e l'allegato A della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.