Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 20/09/2013 |
Numero: | 907 |
Sommario |
Art. 1 . |
Art. 2 . |
§ 7.3.338 - Regolamento 20 settembre 2013, n. 907.
Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l’uso di descrittori generici (denominazioni)
(G.U.U.E. 21 settembre 2013, n. L 251)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del
(2) Al fine di garantire che le domande concernenti i descrittori generici siano trattate in modo trasparente ed entro tempi ragionevoli, l’articolo 1, paragrafo 4, del
(3) Le norme devono garantire che la domanda sia compilata in modo tale da presentare e fornire tutte le informazioni necessarie all’esame della stessa. Tali norme non devono inoltre impedire alla Commissione di chiedere informazioni supplementari, ove opportuno e in funzione della natura del descrittore generico e della portata della deroga richiesta.
(4) È opportuno autorizzare le associazioni di categoria rappresentative di specifici settori alimentari a presentare domande per conto dei loro membri, onde evitare la presentazione di più domande riguardanti lo stesso descrittore generico (denominazione).
(5) Al fine tra l’altro di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, l’impiego delle indicazioni non deve essere falso, ambiguo o fuorviante. Lo stesso principio va applicato all’utilizzo di descrittori generici (denominazioni) che potrebbero avere un effetto sulla salute. Per raggiungere questo obiettivo e nel rispetto del principio di proporzionalità, le autorità nazionali dovranno esercitare la propria facoltà di giudizio, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, nel determinare la reazione tipica del consumatore medio in un caso specifico.
(6) I descrittori generici (denominazioni) devono corrispondere a un periodo di uso attestato all’interno degli Stati membri non inferiore a 20 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
(7) Gli Stati membri sono stati consultati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le domande concernenti l’uso di descrittori generici (denominazioni) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
ALLEGATO
PARTE A
Presentazione della domanda
1. La domanda può essere presentata per l’uso di un descrittore generico in uno o più Stati membri. Essa è trasmessa all’autorità nazionale competente di un unico Stato membro (di seguito "Stato membro destinatario"). Gli operatori possono scegliere lo Stato membro in cui presentare la loro domanda tra gli Stati membri in cui si utilizza il descrittore generico.
2. La domanda è presentata per via elettronica e comprende tutti gli elementi elencati nella parte B del presente allegato. Gli Stati membri possono chiedere una copia cartacea qualora lo ritengano necessario. Per i dati di cui alla parte B, punti 1.5 e 2 del presente allegato, un semplice elenco di riferimenti non è sufficiente.
3. Dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità nazionale competente dello Stato membro destinatario:
- rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda,
- informa senza indugio la Commissione inoltrando la sintesi della domanda,
- se del caso, trasmette la domanda completa agli altri eventuali Stati membri per i quali sia stata presentata la domanda concernente l’uso del descrittore generico (di seguito "Stati membri interessati"),
- se gli Stati membri interessati ritengono che la domanda non contenga i dati e le informazioni di cui alla parte B dell’allegato, essi ne informano lo Stato membro destinatario entro quattro settimane.
4. Lo Stato membro destinatario verifica, senza indugio e tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, se la domanda contenga tutte le informazioni necessarie elencate nella parte B del presente allegato. Laddove la domanda non contenga tutti gli elementi di cui alla parte B del presente allegato, lo Stato membro destinatario richiede le necessarie informazioni supplementari al richiedente e lo informa del periodo entro il quale tali informazioni devono essere fornite.
5. Una domanda è considerata non valida nei casi in cui un richiedente non fornisca le informazioni supplementari richieste dallo Stato membro destinatario. In tal caso lo Stato membro destinatario informa il richiedente, la Commissione ed altri eventuali Stati membri interessati precisando i motivi in base ai quali la domanda è ritenuta non valida. Viene data al richiedente la possibilità di presentare nuovamente la stessa domanda, escludendo gli Stati membri per i quali non sono stati comunicati i dati richiesti.
6. Lo Stato membro destinatario trasmette senza indugio la domanda valida alla Commissione e a tutti gli Stati membri e ne informa il richiedente. La Commissione conferma per iscritto allo Stato membro destinatario di aver ricevuto la domanda valida, entro 14 giorni dal ricevimento stesso.
7. Lo Stato membro destinatario e gli Stati membri interessati comunicano il proprio parere alla Commissione entro sei settimane dalla data di invio della domanda valida. Nel parere viene precisato se il descrittore generico risponda alle condizioni poste per beneficiare di una deroga a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del
8. Dopo aver ricevuto una domanda valida da uno Stato membro e i pareri di cui al punto 7 della presente parte dell’allegato, la Commissione può, entro un periodo di tempo ragionevole, avviare la procedura di approvazione del descrittore generico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del
PARTE B
Contenuto della domanda
1. Dati obbligatori
La domanda consta dei seguenti elementi:
1.1. Una sintesi della domanda, che riporta:
- il nome e l’indirizzo del richiedente,
- il descrittore generico oggetto della domanda,
- una breve descrizione della peculiarità della categoria di alimenti o bevande interessata dal descrittore generico, nonché
- gli Stati membri per cui il richiedente abbia presentato la domanda relativa all’uso del descrittore generico.
1.2. Richiedente
Il nome, l’indirizzo e gli estremi dell’operatore del settore alimentare che presenta una domanda e/o della persona autorizzata a comunicare con la Commissione per conto del richiedente.
Le domande di autorizzazione di un descrittore generico possono anche essere presentate da associazioni di categoria per conto dei loro membri e riportano il nome, l’indirizzo e gli estremi dell’associazione di categoria che presenta una domanda e/o della persona autorizzata a comunicare con la Commissione per conto di detta associazione di categoria. Sono auspicabili informazioni relative al sostegno della domanda da parte dei membri dell’associazione di categoria.
1.3. Il descrittore generico oggetto della domanda
1. Il descrittore generico indicato nella lingua in cui è tradizionalmente utilizzato. Una descrizione del descrittore generico in inglese, se del caso.
2. Gli Stati membri in cui il descrittore generico è utilizzato.
1.4. La categoria di alimenti o bevande interessati dal descrittore generico
1. Un’indicazione della categoria di alimenti o bevande commercializzati con il descrittore generico per il quale è presentata la domanda.
2. Una descrizione dettagliata in cui si evidenzino le peculiarità e gli elementi che differenziano la categoria di alimenti o bevande commercializzati con il descrittore generico per il quale è presentata la domanda da altri prodotti della stessa categoria di alimenti o bevande.
1.5. Dati giustificativi relativi all’uso del descrittore generico
Documentazione bibliografica pertinente o altri elementi di prova verificabili che dimostrino la presenza sul mercato della categoria di alimenti o bevande con il descrittore generico all’interno degli Stati membri interessati, per un periodo non inferiore a 20 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Informazioni supplementari che devono essere fornite su richiesta degli Stati membri: dati giustificativi relativi alla comprensione/percezione dei consumatori
Gli Stati membri destinatari e gli Stati membri interessati possono chiedere al richiedente dati supplementari sui seguenti tipi di informazioni, prima della presentazione della domanda alla Commissione, qualora lo ritengano necessario per la valutazione della domanda stessa:
- elementi di prova o informazioni pertinenti relativi alla comprensione e alla percezione che il consumatore ha dei potenziali effetti del descrittore generico. Tali dati riguardano gli Stati membri in cui è utilizzato il descrittore generico,
- elementi di prova o informazioni pertinenti atti a dimostrare che il consumatore collega il descrittore generico ad una specifica categoria di alimenti o bevande di cui al punto 1.4 della presente parte dell’allegato.
3. Eventuali informazioni supplementari (facoltative)