§ 17.1.167 - Direttiva 26 giugno 2013, n. 32.
Direttiva n. 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:26/06/2013
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Autorità responsabili
Art. 5.  Disposizioni più favorevoli
Art. 6.  Accesso alla procedura
Art. 7.  Domande presentate per conto di persone a carico o minori
Art. 8.  Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
Art. 9.  Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda
Art. 10.  Criteri applicabili all’esame delle domande
Art. 11.  Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante
Art. 12.  Garanzie per i richiedenti
Art. 13.  Obblighi dei richiedenti
Art. 14.  Colloquio personale
Art. 15.  Criteri applicabili al colloquio personale
Art. 16.  Contenuto del colloquio personale
Art. 17.  Verbale e registrazione del colloquio personale
Art. 18.  Visita medica
Art. 19.  Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado
Art. 20.  Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione
Art. 21.  Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite
Art. 22.  Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura
Art. 23.  Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali
Art. 24.  Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
Art. 25.  Garanzie per i minori non accompagnati
Art. 26.  Trattenimento
Art. 27.  Procedura in caso di ritiro della domanda
Art. 28.  Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
Art. 29.  Ruolo dell’UNHCR
Art. 30.  Raccolta di informazioni su singoli casi
Art. 31.  Procedura di esame
Art. 32.  Domande infondate
Art. 33.  Domande inammissibili
Art. 34.  Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà
Art. 35.  Concetto di paese di primo asilo
Art. 36.  Concetto di paese di origine sicuro
Art. 37.  Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri
Art. 38.  Concetto di paese terzo sicuro
Art. 39.  Concetto di paese terzo europeo sicuro
Art. 40.  Domande reiterate
Art. 41.  Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata
Art. 42.  Norme procedurali
Art. 43.  Procedure di frontiera
Art. 44.  Revoca della protezione internazionale
Art. 45.  Norme procedurali
Art. 46.  Diritto a un ricorso effettivo
Art. 47.  Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
Art. 48.  Riservatezza
Art. 49.  Cooperazione
Art. 50.  Relazioni
Art. 51.  Recepimento
Art. 52.  Disposizioni transitorie
Art. 53.  Abrogazione
Art. 54.  Entrata in vigore e applicazione
Art. 55.  Destinatari


§ 17.1.167 - Direttiva 26 giugno 2013, n. 32.

Direttiva n. 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

(G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 180)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [3]. Per ragioni di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

 

(2) Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

 

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), affermando in questo modo il principio di "non-refoulement" (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

 

(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell’Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell’Unione.

 

(5) La prima fase di un sistema europeo comune di asilo è stata completata con l’adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2005/85/CE, che costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

 

(6) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell’Aia, l’obiettivo che sottende la creazione del regime europeo comune in materia di asilo è l’istaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l’Unione.

 

(7) Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistevano forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecitava ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, di un sistema europeo comune di asilo.

 

(8) Nella riunione del 10- 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo l’impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale. L’obiettivo consiste nell’assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.

 

(9) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

 

(10) Nell’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’EASO.

 

(11) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [4], è opportuno che il quadro dell’Unione sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica.

 

(12) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell’Unione.

 

(13) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva 2011/95/UE.

 

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

 

(15) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

 

(16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.

 

(17) Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell’ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili.

 

(18) È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

 

(19) Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all’esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande presentate in precedenza, senza derogare ai tempi, ai principi e alle garanzie procedurali applicabili normalmente.

 

(20) In circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata o vi sono gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi, ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla presente direttiva.

 

(21) Fintantoché un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi all’ingresso o l’uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alle procedure di frontiera o accelerate.

 

(22) È altresì nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l’atro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.

 

(23) È opportuno che nei procedimenti di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell’assistenza e rappresentanza legali gratuite fornite da persone competenti ai sensi del diritto nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o consulenti legali ammessi o autorizzati a tal fine dal diritto nazionale.

 

(24) La nozione di ordine pubblico può, tra l’altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

 

(25) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell’autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale; il diritto a un’appropriata notifica della decisione e della relativa motivazione in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale; il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

 

(26) Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale tenendo debitamente conto, tra l’altro, dei pertinenti orientamenti elaborati dall’EASO. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

 

(27) Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l’intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [5]. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale.

 

(28) Per agevolare l’accesso alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino l’intenzione di chiedere protezione internazionale.

 

(29) Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l’altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.

 

(30) Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell’ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L’esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l’applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche.

 

(31) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell’ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l’altro, del Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

 

(32) Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

 

(33) L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell’applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell’interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato.

 

(34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

 

(35) Quando nell’ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, tale perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata una perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

 

(36) Qualora il richiedente esprima l’intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

 

(37) Per il coinvolgimento del personale di un’autorità diversa dall’autorità accertante che conduce tempestivamente i colloqui sul merito di una domanda, il concetto di "tempestivamente" dovrebbe essere valutato rispetto ai termini previsti all’articolo 31.

 

(38) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.

 

(39) Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati membri dovrebbero garantire l’ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali l’EASO, l’UNHCR, il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che qualsiasi rinvio della conclusione della procedura rispetti pienamente gli obblighi ai sensi della direttiva 2011/95/UE e dell’articolo 41 della Carta senza pregiudizio dell’efficacia e dell’equità delle procedure previste dalla presente direttiva.

 

(40) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.

 

(41) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della protezione internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

 

(42) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

 

(43) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

 

(44) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

 

(45) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell’uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all’esame o all’esame completo delle domande di protezione internazionale dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.

 

(46) Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l’altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell’EASO, di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo [6], nonché i pertinenti orientamenti dell’UNHCR.

 

(47) Per favorire lo scambio sistematico di informazioni sull’applicazione nazionale dei concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro nonché un riesame periodico da parte della Commissione dell’uso di tali concetti da parte degli Stati membri, e per preparare un’eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi terzi a cui applicano i concetti. È opportuno che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo sui risultati dei propri riesami.

 

(48) Al fine di garantire l’applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell’EASO, dell’UNHCR, del Consiglio d’Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro.

 

(49) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell’eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

 

(50) È un principio fondamentale del diritto dell’Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l’esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

 

(51) A norma dell’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente direttiva non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

(52) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [7], disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma della presente direttiva.

 

(53) La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [8].

 

(54) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, quale integrazione e lasciare impregiudicate le disposizioni di detto regolamento.

 

(55) È opportuno che l’attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.

 

(56) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi [9], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

 

(58) A norma degli articoli 1, 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

 

(59) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

 

(60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

 

(61) L’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2005/85/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

 

(62) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2005/85/CE, di cui all’allegato II, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a) "convenzione di Ginevra" : la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

 

b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda" : una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata;

 

c) "richiedente" : il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

 

d) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari" : il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;

 

e) "decisione definitiva" : una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;

 

f) "autorità accertante" : qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;

 

g) "rifugiato" : il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE;

 

h) "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria" : il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE;

 

i) "protezione internazionale" : lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);

 

j) "status di rifugiato" : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

 

k) "status di protezione sussidiaria" : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

 

l) "minore" : il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;

 

m) "minore non accompagnato" : il minore non accompagnato quale definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;

 

n) "rappresentante" : la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

 

o) "revoca della protezione internazionale" : la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE;

 

p) "rimanere nello Stato membro" : il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame;

 

q) "domanda reiterata" : un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.

 

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di protezione che esula dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE.

 

     Art. 4. Autorità responsabili

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di:

 

a) trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013; e

 

b) accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 43, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell’autorità accertante.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell’autorità accertante di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni pertinenti che comprendono gli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Gli Stati membri tengono conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

 

4. Ove sia designata un’autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva.

 

5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

 

     Art. 5. Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

 

CAPO II

 

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

 

     Art. 6. Accesso alla procedura

1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

 

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

 

Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l’immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l’articolo 28.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

 

4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

 

5. Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all’atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.

 

     Art. 7. Domande presentate per conto di persone a carico o minori

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

 

Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [10], abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva 2011/95/UE.

 

5. Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:

 

a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

 

b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a);

 

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori non coniugati.

 

     Art. 8. Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l’accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l’accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile.

 

     Art. 9. Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

 

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l’interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 41, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo [11] o altro, o in un paese terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale.

 

3. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell’Unione di detto Stato membro.

 

     Art. 10. Criteri applicabili all’esame delle domande

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

 

2. Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

 

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

 

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’EASO e l’UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

 

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

 

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

 

4. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.

 

5. Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande.

 

     Art. 11. Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

 

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

 

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

 

3. Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a carico, tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all’interessato è rilasciata una decisione separata.

 

     Art. 12. Garanzie per i richiedenti

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:

 

a) il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 13;

 

b) il richiedente riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

 

c) non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato;

 

d) il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l’autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;

 

e) la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente;

 

f) il richiedente è informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.

 

2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e).

 

     Art. 13. Obblighi dei richiedenti

1. Gli Stati membri impongono ai richiedenti l’obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell’accertamento dell’identità e degli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui tali obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

 

2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

 

a) i richiedenti abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica;

 

b) i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti;

 

c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

 

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica;

 

e) le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e

 

f) le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

 

     Art. 14. Colloquio personale

1. Prima che l’autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui personali sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti dal personale dell’autorità accertante. Il presente comma lascia impregiudicato l’articolo 42, paragrafo 2, lettera b).

 

Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all’atto pratico all’autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un’altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all’articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

 

Quando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale.

 

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

 

2. Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

 

a) l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure

 

b) l’autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l’autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

 

Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

 

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

 

4. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell’autorità accertante.

 

5. A prescindere dall’articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri, all’atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

 

     Art. 15. Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

 

2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

 

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;

 

b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l’autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

 

c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un’altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l’autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

 

d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un’uniforme militare o di polizia;

 

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

 

4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

 

     Art. 16. Contenuto del colloquio personale

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare l’eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

 

     Art. 17. Verbale e registrazione del colloquio personale

1. Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

 

2. Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. Qualora si proceda a tale registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione o una trascrizione della stessa siano disponibili unitamente al fascicolo del richiedente.

 

3. Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l’autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l’assistenza di un interprete. Gli Stati membri chiedono poi al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio.

 

Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l’articolo 16, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.

 

4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo.

 

Tale rifiuto non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

 

5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all’articolo 23 hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l’autorità accertante abbia adottato una decisione.

 

Qualora gli Stati membri prevedano sia una trascrizione sia una registrazione del colloquio personale, essi non possono fornire l’accesso alla registrazione nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In questi casi, essi forniscono nondimeno l’accesso alla registrazione nelle procedure di impugnazione di cui al capo V.

 

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora la domanda sia esaminata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere che sia concesso l’accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alla registrazione contemporaneamente alla decisione.

 

     Art. 18. Visita medica

1. Qualora sia ritenuto pertinente dall’autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.

 

La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l’esito è sottoposto quanto prima all’autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

 

La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.

 

2. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

 

3. L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.

 

     Art. 19. Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado

1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni — oltre a quelle fornite ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera f), — al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.

 

2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 21.

 

     Art. 20. Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione

1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

 

2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l’articolo 19 non si applica.

 

3. Gli Stati membri possono disporre che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un’altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.

 

Se una decisione di non concedere l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un’autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.

 

In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

 

4. L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 21.

 

     Art. 21. Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite

1. Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’articolo 19 siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.

 

L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’articolo 19 e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20:

 

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

 

b) soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti.

 

Gli Stati membri possono prevedere che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d’appello.

 

Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c).

 

3. Gli Stati membri possono prevedere le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’articolo 19 e di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20.

 

4. Gli Stati membri possono altresì:

 

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’articolo 19 e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all’assistenza e rappresentanza legali;

 

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

 

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

 

     Art. 22. Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura

1. Ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

 

2. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti nell’ambito delle procedure di cui al capo III e al capo V conformemente al diritto nazionale.

 

     Art. 23. Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione.

 

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

 

a) aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e

 

b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

 

Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/33/UE.

 

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale un richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale.

 

Gli Stati membri possono disporre che l’avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale.

 

4. Fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento.

 

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

 

Fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.

 

     Art. 24. Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1. Gli Stati membri valutano entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente sia un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari.

 

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione di cui all’articolo 22 della direttiva 2013/33/UE e non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d’asilo.

 

Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 31, paragrafo 8, e all’articolo 43, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l’articolo 31, paragrafo 8, e l’articolo 43. Qualora gli Stati membri applichino l’articolo 46, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l’articolo 31, paragrafo 8, e l’articolo 43 a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall’articolo 46, paragrafo 7.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

 

     Art. 25. Garanzie per i minori non accompagnati

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri:

 

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE;

 

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

 

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

 

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l’età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli da 14 a 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

 

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

 

4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all’articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.

 

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore.

 

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l’esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

 

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

 

b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l’età dei minori interessati; e

 

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

 

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

 

6. L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva.

 

Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:

 

a) applicare o continuare ad applicare l’articolo 31, paragrafo 8, solo se:

 

i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d’origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o

 

ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell’articolo 40, paragrafo 5; o

 

iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

 

b) applicare o continuare ad applicare l’articolo 43, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33/UE, solo se:

 

i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d’origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o

 

ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata; o

 

iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; o

 

iv) sussistono fondati motivi per ritenere un paese che non è uno Stato membro paese terzo sicuro per il richiedente, a norma dell’articolo 38; o

 

v) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi; o

 

vi) in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza.

 

Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante;

 

c) considerare la domanda inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore;

 

d) applicare la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale.

 

Fatto salvo l’articolo 41, applicando l’articolo 46, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall’articolo 46, paragrafo 7, in tutti i casi.

 

     Art. 26. Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva 2013/33/UE.

 

2. Qualora un richiedente sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva 2013/33/UE.

 

     Art. 27. Procedura in caso di ritiro della domanda

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda.

 

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In tal caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

 

     Art. 28. Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l’autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda.

 

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionle o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:

 

a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

 

b) è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.

 

Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41.

 

Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta.

 

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di "non-refoulement".

 

Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

 

3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. 604/2013.

 

     Art. 29. Ruolo dell’UNHCR

1. Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:

 

a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;

 

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

 

c) nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

 

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un’organizzazione che opera per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

 

     Art. 30. Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:

 

a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

 

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine.

 

CAPO III

 

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

 

SEZIONE I

 

     Art. 31. Procedura di esame

1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

 

Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. 604/2013, il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l’esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall’autorità competente.

 

Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:

 

a) il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;

 

b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

 

c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 13 da parte del richiedente.

 

In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

 

4. Fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l’autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:

 

a) riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;

 

b) comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;

 

c) comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.

 

5. In ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

 

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato:

 

a) sia informato del ritardo; e

 

b) sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

 

7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:

 

a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

 

b) qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.

 

8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:

 

a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; oppure

 

b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o

 

c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o

 

d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; o

 

e) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o

 

f) il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5; o

 

g) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento; o

 

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

 

i) il richiedente rifiuta di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto [12]; o

 

j) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

 

9. Gli Stati membri stabiliscono termini per l’adozione di una decisione nella procedura di primo grado di cui al paragrafo 8. I termini sono ragionevoli.

 

Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

 

     Art. 32. Domande infondate

1. Fatto salvo l’articolo 27, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

 

2. Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale.

 

SEZIONE II

 

     Art. 33. Domande inammissibili

1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

 

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

 

a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

 

b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;

 

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;

 

d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o

 

e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

 

     Art. 34. Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà

1. Prima che l’autorità accertante decida sull’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all’applicazione dei motivi di cui all’articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell’articolo 42, in caso di una domanda reiterata.

 

Il presente paragrafo non pregiudica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013.

 

2. Gli Stati membri possono disporre che il personale di autorità diverse da quella accertante conduca il colloquio personale sull’ammissibilità della domanda di protezione internazionale. In tal caso gli Stati membri provvedono a che tale personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis dell’Unione in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.

 

SEZIONE III

 

     Art. 35. Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

 

a) quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero

 

b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non-refoulement",

 

purché sia riammesso nel paese stesso.

 

Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell’articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

 

     Art. 36. Concetto di paese di origine sicuro

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:

 

a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero

 

b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,

 

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

 

     Art. 37. Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.

 

2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.

 

3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

 

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

 

     Art. 38. Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:
a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

 

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;

 

c) è rispettato il principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

 

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

 

2. L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:

 

a) norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

 

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

 

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l’esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

 

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

 

a) ne informano il richiedente; e

 

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

 

4. Se il paese terzo non concede al richiedente l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II.

 

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

 

     Art. 39. Concetto di paese terzo europeo sicuro

1. Gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

 

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

 

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

 

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

 

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.

 

3. Il richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche.

 

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non-refoulement", prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

 

5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

 

a) ne informano il richiedente; e

 

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

 

6. Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

7. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

 

SEZIONE IV

 

     Art. 40. Domande reiterate

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

 

2. Per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

 

3. Se l’esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.

 

4. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 46.

 

5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

 

6. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:

 

a) una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo; e/o

 

b) un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera c).

 

In questi casi l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato giustifichino una domanda separata.

 

7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva.

 

     Art. 41. Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata

1. Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:

 

a) abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o

 

b) manifesti la volontà di presentare un’altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.

 

Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell’Unione.

 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì:

 

a) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d’esame sia accelerata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera g);

 

b) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli articoli 33 e 34, conformemente al diritto nazionale; e/o

 

c) derogare all’articolo 46, paragrafo 8.

 

     Art. 42. Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’articolo 40 godano delle garanzie di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

 

2. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:

 

a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

 

b) fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 6.

 

Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.

 

SEZIONE V

 

     Art. 43. Procedure di frontiera

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

 

a) sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata; e/o

 

b) sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

 

3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

 

CAPO IV

 

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

     Art. 44. Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

 

     Art. 45. Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l’interessato goda delle seguenti garanzie:

 

a) sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e

 

b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

 

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

 

a) l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall’EASO e dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

 

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

 

4. Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l’articolo 20, l’articolo 22, l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 29.

 

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.

 

CAPO V

 

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

 

     Art. 46. Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

 

a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

 

i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

 

ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2;

 

iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 43, paragrafo 1;

 

iv) di non procedere a un esame a norma dell’articolo 39;

 

b) il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;

 

c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 45.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l’autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.

 

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un’impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

 

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

 

4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.

 

Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d’ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 43.

 

5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.

 

6. Qualora sia stata adottata una decisione:

 

a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 8, lettera h);

 

b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);

 

c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell’articolo 28; o

 

d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell’articolo 39,

 

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso.

 

7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all’articolo 43 a condizione che:

 

a) il richiedente disponga dell’interpretazione e dell’assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell’esito del ricorso; e

 

b) nel quadro dell’esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell’autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

 

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.

 

8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.

 

9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013.

 

10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante.

 

11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 47. Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

 

     Art. 48. Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

     Art. 49. Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l’indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

 

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

 

Allorché ricorrono alle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri informano la Commissione non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente. Quest’informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

 

     Art. 50. Relazioni

Entro il 20 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

 

Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull’applicazione dell’articolo 17 e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.

 

     Art. 51. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 30, all’articolo 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, agli articoli da 32 a 46, agli articoli 49 e 50 e all’allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 20 luglio 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 52. Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

 

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

 

     Art. 53. Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all’allegato II, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

 

     Art. 54. Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Gli articoli 47 e 48 si applicano dal 21 luglio 2015.

 

     Art. 55. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

 

 

[1] GU C 24 del 28.1.2012, pag. 79.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 184) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

 

[4] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

 

[5] Cfr. pagina 96 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[6] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

 

[7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[8] Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[9] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

 

[10] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

 

[11] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

 

[12] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

 

 

ALLEGATO I

 

Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1

 

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

 

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

 

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

 

c) il rispetto del principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata

 

(cfr. articolo 53)

 

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio              (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

 

PARTE B

 

Termine di recepimento nel diritto interno

 

(cfr. articolo 51)

 

Direttiva

Termine del recepimento

 

 

2005/85/CE

Primo termine: 1 dicembre 2007 Secondo termine: 1 dicembre 2008

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 2005/85/CE

La presente direttiva

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

 

Articolo 2, lettere da a) a c)

Articolo 2, lettere da a) a c)

 

 

Articolo 2, lettera d)

 

 

Articolo 2, lettere da d) a f)

Articolo 2, lettere da e) a g)

 

 

Articolo 2, lettere h) e i)

 

 

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

 

 

Articolo 2, lettere k) e l)

 

 

Articolo 2, lettere da h) a k)

Articolo 2, lettere da m) a p)

 

 

Articolo 2, lettera q)

 

 

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d)

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

 

 

Articolo 4, paragrafo 5

 

 

Articolo 5

Articolo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 6, paragrafi da 2 a 4

 

 

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

Articolo 7, paragrafo 4

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 8

 

 

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c)

 

 

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

 

 

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c)

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e)

Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f)

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

 

 

Articolo 11

Articolo 13

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

 

 

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 12, paragrafi da 4 a 6

Articolo 14, paragrafi da 3 a 5

 

 

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

 

 

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)

 

 

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

 

 

Articolo 13, paragrafo 5

 

 

Articolo 16

 

 

Articolo 14

 

 

Articolo 17

 

 

Articolo 18

 

 

Articolo 19

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

 

 

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

 

 

Articolo 20, paragrafi da 2 a 4

 

 

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c)

Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 15, paragrafi da 4 a 6

Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

 

 

Articolo 22, paragrafo 2

 

 

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva

 

 

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

Articolo 23, paragrafo 2

 

 

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase

 

 

Articolo 23, paragrafo 3

 

 

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 23,paragrafo 4, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 24

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 2

 

 

Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

 

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 3

 

 

Articolo 25, paragrafo 4

 

 

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 5

 

 

Articolo 25, paragrafo 6

 

 

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 7

 

 

Articolo 18

Articolo 26

 

 

Articolo 19

Articolo 27

 

 

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

 

 

Articolo 21

Articolo 29

 

 

Articolo 22

Articolo 30

 

 

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

 

 

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma

Articolo 31, paragrafo 2

 

 

Articolo 31, paragrafo 3

 

 

Articolo 31, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 6

 

 

Articolo 23, paragrafo 3

 

 

Articolo 31, paragrafo 7

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera b)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera d)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera e)

 

 

Articolo 31, paragrafo 8, lettera f)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera g)

 

 

Articolo 31, paragrafo 8, lettere h) e i)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettera m)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera j)

 

 

Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o)

 

 

Articolo 31, paragrafo 9

 

 

Articolo 24

 

 

Articolo 25

Articolo 33

 

 

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

 

 

Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c)

 

 

Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e)

 

 

Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g)

Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e)

 

 

Articolo 34

 

 

Articolo 26

Articolo 35

 

 

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 38, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 38, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d)

Articolo 38, paragrafo 1, lettere da c) a e)

 

 

Articolo 27, paragrafi da 2 a 5

Articolo 38, paragrafi da 2 a 5

 

 

Articolo 28

Articolo 32

 

 

Articolo 29

 

 

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

 

 

Articolo 30, paragrafi da 2 a 4

 

 

Articolo 37, paragrafo 2

 

 

Articolo 30, paragrafi 5 e 6

Articolo 37, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

 

 

Articolo 31, paragrafo 2

 

 

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 2

 

 

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1

 

 

Articolo 32, paragrafo 2

 

 

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 2

 

 

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 3, prima frase

 

 

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 3, seconda frase

 

 

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 40, paragrafo 4

 

 

Articolo 40, paragrafo 5

 

 

Articolo 32, paragrafo 7, primo comma

Articolo 40, paragrafo 6, lettera a)

 

 

Articolo 40, paragrafo 6, lettera b)

 

 

Articolo 32, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma

 

 

Articolo 40, paragrafo 7

 

 

Articolo 41

 

 

Articolo 33

 

 

Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 3

 

 

Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)

 

 

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f)

 

 

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafo 2

 

 

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 43, paragrafo 3

 

 

Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c)

Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c)

 

 

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)

 

 

Articolo 36, paragrafo 3

 

 

Articolo 39, paragrafo 3

 

 

Articolo 36, paragrafi da 4 a 6

Articolo 39, paragrafi da 4 a 6

 

 

Articolo 39, paragrafo 7

 

 

Articolo 36, paragrafo 7

 

 

Articolo 37

Articolo 44

 

 

Articolo 38

Articolo 45

 

 

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i)

 

 

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii)

 

 

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

 

 

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)

 

 

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 46, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 39, paragrafo 3

 

 

Articolo 46, paragrafi da 5 a 9

 

 

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 46, paragrafo 10

 

 

Articolo 39, paragrafo 5

 

 

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 41, paragrafo 11

 

 

Articolo 40

Articolo 47

 

 

Articolo 41

Articolo 48

 

 

Articolo 49

 

 

Articolo 42

Articolo 50

 

 

Articolo 43, primo comma

Articolo 51, paragrafo 1

 

 

Articolo 51, paragrafo 2

 

 

Articolo 43, secondo e terzo comma

Articolo 51, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 44

Articolo 52, primo comma

 

 

Articolo 52, secondo comma

 

 

Articolo 53

 

 

Articolo 45

Articolo 54

 

 

Articolo 46

Articolo 55

 

 

Allegato I

 

 

Allegato II

Allegato I

 

 

Allegato III

 

 

Allegato II

 

 

Allegato III