Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 07/11/2013 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione |
Art. 2. Partecipazione e municipi |
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali |
Art. 4. Norme di salvaguardia |
Art. 5. Contributi regionali |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Disposizioni transitorie |
§ 2.3.53 - L.R. 7 novembre 2013, n. 19.
Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella provincia di Rimini
(B.U. 7 novembre 2013, n. 326)
Art. 1. Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della
3. Il territorio del Comune di Poggio Torriana è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Torriana e Poggio Berni come risultante dall'allegata cartografia.
4. [L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
Art. 2. Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
2. Ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Poggio Torriana subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Torriana e Poggio Berni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Torriana e Poggio Berni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Poggio Torriana.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Torriana e Poggio Berni è trasferito al Comune di Poggio Torriana ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Torriana e Poggio Berni, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Poggio Torriana continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
Art. 4. Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Poggio Torriana non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della
2. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del Marecchia, il Comune di Poggio Torriana ed i Comuni di Santarcangelo e Verrucchio disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni succederanno all'Unione in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Poggio Torriana, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, ed il relativo personale, si applica la disciplina della
Art. 5. Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della
2. La Regione eroga al Comune di Poggio Torriana un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 115.000 euro all'anno.
3. Al Comune di Poggio Torriana viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Poggio Torriana:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Poggio Torriana anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla
Art. 6. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Poggio Torriana dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Poggio Torriana che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.
3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Poggio Torriana, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della
Allegato cartografico
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 14 della