Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 07/11/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione |
Art. 2. Partecipazione e municipi |
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali |
Art. 4. Contributi regionali |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
§ 2.3.52 - L.R. 7 novembre 2013, n. 18.
Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella provincia di Ferrara.
(B.U. 7 novembre 2013, n. 325)
Art. 1. Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della
3. Il territorio del Comune di Fiscaglia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia come risultante dall'allegata cartografia.
4. [L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
Art. 2. Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
2. Ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Fiscaglia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Fiscaglia.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia è trasferito al Comune di Fiscaglia ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
Art. 4. Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della
2. La Regione eroga al Comune di Fiscaglia un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 195.000 euro all'anno.
3. Al Comune di Fiscaglia viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Fiscaglia:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Fiscaglia anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla
Art. 5. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Fiscaglia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Fiscaglia che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.
3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Fiscaglia, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della
Allegato cartografico
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 14 della