§ 5.1.112 - L.R. 2 maggio 2013, n. 23.
Modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/05/2013
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche articoli 4, 5 e 6 l.r. 21/2010)
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.112 - L.R. 2 maggio 2013, n. 23.

Modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

(B.U. 2 maggio 2013, n. 9 - S.S. 10 maggio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche articoli 4, 5 e 6 l.r. 21/2010)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), per come modificato dalla legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) le parole, «alla data del 21 agosto 2010,» sono soppresse.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2010, le parole «di quello legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «di quello esistente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo − Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

 

3. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole «del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 106/2011».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.