§ 5.1.111 - L.R. 2 maggio 2013, n. 20.
Modifica ed integrazione dell’articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, recante: «Disciplina per l’assegnazione e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/05/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica articolo 59 ter l.r. 32/1996)
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.111 - L.R. 2 maggio 2013, n. 20.

Modifica ed integrazione dell’articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, recante: «Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(B.U. 2 maggio 2013, n. 9 - S.S. 10 maggio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Modifica articolo 59 ter l.r. 32/1996)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente: «7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l’adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.