Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/07/2013 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica articolo 10 l.r. 31/2002) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.121 - L.R. 3 luglio 2013, n. 29.
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale).
(B.U. 1 luglio 2013, n. 13 - S.S. 9 luglio 2013, n. 1)
Art. 1. (Modifica articolo 10
1. All’articolo 10 della
«3 bis. Nell’ambito di un razionale ed economicamente neutro utilizzo del personale della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, gli incarichi dirigenziali, presso gli uffici della Giunta regionale, possono essere conferiti, in misura percentuale non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.