Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 22/10/2013 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1 . (Canone per l’utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) |
Art. 2 . (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) |
Art. 3 . (Norma Finanziaria) |
Art. 4 . (Entrata in vigore) |
§ 6.2.28 - L.R. 22 ottobre 2013, n. 38.
Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)
(B.U. 6 novembre 2013, n. 40)
Art. 1. (Canone per l’utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche)
1. Il concessionario che si trovi nella condizione di cui all’articolo 12, comma 1, seconda alinea, del
a) versamento annuale alla Regione Abruzzo di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni Kw, calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis, dell’articolo 12 della
b) versamento annuale alla Regione Abruzzo, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 12, comma 1, del
2. La misura di compensazione di cui al comma 1, lett. b), si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw.
3. Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1, si applicano:
a) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, seconda alinea, del
b) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di prosieguo della concessione, di cui all’articolo 12, comma 8 bis, del
4. Per i versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93, comma 2, della
5. Le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), possono concorrere ad incrementare il Fondo speciale istituito con l’articolo 1, della
6. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni previsti al comma 1, lett. a) e b), a partire dall’anno 2015, con le modalità di cui all’articolo 12, comma 5, della
7. Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’aggiornamento.
Art. 2. (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)
1. Gli utenti di grandi derivazioni per uso idroelettrico per l’utilizzo dei beni demaniali di cui al comma 1, dell’articolo 25, del
2. Gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno l’obbligo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di demanio idrico:
a) i rilievi dello stato di consistenza delle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e dei canali di scarico di cui al comma 1, dell’articolo 25, del
b) la stima sommaria di parte del valore delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25, del
3. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 1 e dal comma 2, il canone di cui al comma 1 viene incrementato per l’annualità successiva del 50 per cento.
Art. 3. (Norma Finanziaria)
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge sono introitate nell’unità previsionale di base (U.P.B.) 03.02.001 "Canoni e fitti attivi", capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Canone aggiuntivo alle grandi derivazioni idroelettriche" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.