§ 6.1.222 - L.R. 7 ottobre 2013, n. 33.
Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015” ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:07/10/2013
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento intervento di cui all'art. 35 della L.R. 7/2003)
Art. 2.  (Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 69/2012)
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 6.1.222 - L.R. 7 ottobre 2013, n. 33.

Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015” ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28.12.2012, n. 69

(B.U. 11 ottobre 2013, n. 99 Speciale)

 

Art. 1. (Rifinanziamento intervento di cui all'art. 35 della L.R. 7/2003)

1. È autorizzato il rifinanziamento, tramite variazione del bilancio di previsione 2013, dell’intervento previsto dall’art. 35 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)”, disciplinato anche per l'anno 2013 negli stessi termini e modalità proposti per l'esercizio 2003, così come segue:

 

Art.

Oggetto

Importo in €

Capitolo

35

Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.

8.598,53

 

292421

IN AUMENTO

Art.

Oggetto

Importo in €

Capitolo

 

Oneri connessi all’espletamento delle prove concorsuali e al funzionamento delle commissioni esaminatrici

8.598,53

 

11427

IN DIMINUZIONE

 

 

     Art. 2. (Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 69/2012) [1]

1. L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.