§ 6.1.219 - L.R. 5 giugno 2013, n. 13.
Modifica al comma 7, dell’art. 17, della L.R. 10.1.2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:05/06/2013
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’art. 17 della L.R. 2/2013)
Art. 2.  (Modifica all’art. 3 bis della L.R. 6/2013)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.219 - L.R. 5 giugno 2013, n. 13. [1]

Modifica al comma 7, dell’art. 17, della L.R. 10.1.2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)” e modifica al comma 1, dell’art. 3 bis, della L.R. 11.3.2013, n. 6 recante “Misure urgenti per lo sviluppo dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo”

(B.U. 12 giugno 2013, n. 22)

 

Art. 1. (Modifica all’art. 17 della L.R. 2/2013)

1. Al comma 7, dell’art.17, della l.r. 10/1/2013 n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti, imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino d’equipaggio delle stesse Unità alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata in vigore della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate, ai lavoratori come sopra individuati è corrisposto un contributo una tantum di importo paritario”.

 

     Art. 2. (Modifica all’art. 3 bis della L.R. 6/2013)

1. Il comma 1, dell’art 3 bis, della L.r. 11/3/2013 n. 6 recante “Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo” è sostituito dal seguente:

 

“1. In via straordinaria, è autorizzato il trasferimento alla Provincia di Pescara dello stanziamento di cui al comma 2, per l’adozione di misure urgenti propedeutiche a consentire alle unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare in condizioni di maggiore sicurezza l’attività di prelievo ittico, nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio dello stesso scalo marittimo”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.